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  • Anev: «Lo stop all’eolico in Molise è illegittimo»

    Pubblichiamo, di seguito, la lettera inviata dal presidente dell’Associazione nazionale energia del vento, Simone Togni, al governatore del Molise.

    Preg.mo Pres. Paolo Di Laura Frattura,
    in data 24.6.2014 il Vice Presidente della Giunta Regionale, Michele Petraroia, e l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole e alla Tutela dell’Ambiente Vittorino Facciolla, hanno presentato una proposta di legge regionale dal titolo “Misure urgenti per la gestione coordinata delle energie rinnovabili e la tutela della biodiversità nella Regione Molise”, che stabilirebbe i criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di nuovi impianti per la produzione di energie rinnovabili demandando al Consiglio regionale l’adozione di un Piano energetico per la puntuale individuazione dei siti. Nelle more della definizione del piano energetico di cui sopra, la proposta di legge sospende inoltre i termini dei procedimenti in corso per le autorizzazioni già richieste per la costruzione e l’esercizio degli impianti.
    Tale proposta di legge è in evidente contrasto con il dettato Costituzionale. Poiché già nella Relazione Illustrativa esplicita che “omissis… Per tali ragioni… e nelle more dell’adozione del suddetto piano energetico regionale si rende necessario sospendere il decorso dei termini procedimentali finalizzati al rilascio della autorizzazioni di cui all’art. 12, d.lgs. n. 387/2003”.
    In subordine occorre evidenziare anche nel corpo del provvedimento, che l’art. 2 dispone che “Ai fini della tutela…. omissis… è vietata, fino all’approvazione degli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, l’installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,300 KW.”
    Si ritiene, pertanto, che si tratti palesemente di due primi distinti e macroscopici profili d’illegittimità: come indicato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 9 novembre 2006 n. 364 e Corte Cost., 6 novembre 2009 n. 282), le quali hanno riconosciuto all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 natura di principio fondamentale, in quanto “tale disposizione risulta ispirata alle
    regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo”.
    La disposizione della suddetta Proposta di Legge, infatti, nello stabilire una sospensione del termine di legge, si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che fissa il termine massimo per la sua conclusione in 90 giorni.
    Quanto alla previsione di limiti all’installazione di aerogeneratori al di sopra di una certa potenza, anche tale disposizione è incostituzionale.
    Con tale disposizione, infatti, il legislatore regionale prevederebbe dei limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale e, in tal modo, pone una disciplina che opera in modo diametralmente opposto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell’incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia,
    individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo (cfr. Corte Cost. 1° aprile 2010 n. 124).

    Quanto esposto è rimesso alle Sue opportune considerazioni e valutazioni e confidando nell’attenzione che Ella vorrà prestare alla presente, si resta disponibili per ogni eventuale, ulteriore contributo e si porgono distinti saluti.

    Roma, 26.6.2014
    Simone Togni
    Il Presidente

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