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  • Caccia nelle zone di ripopolamento e cattura, accolto il ricorso dell’Atc Vastese

    VASTO – «Sull’annosa questione della riapertura delle zone di Ripopolamento e Cattura, che la Regione con una delibera di giunta aveva ritenuto riaperte, senza nessun passaggio amministrativo che ne valutasse sia la fattibilità, sia la legittimità di tale decisione, e senza peraltro essersi mai confrontata né con le associazioni venatorie, né con gli Ambiti Territoriali di Caccia, L’ATC VASTESE, benché criticato da tanti, e più volte redarguito a dare seguito ad una delibera che avevamo, fin dalla prima ora, ritenuta illegittima, aveva ritenuto opportuno fare chiarezza sull’applicazione di un tale provvedimento, che a nostro parere va a discapito del mondo venatorio e della fauna selvatica, di certo non tutelando gli interessi di alcuno, e men che meno quelli del mondo agricolo, ricorrendo contro tale provvedimento al Tar e successivamente al Consiglio di Stato. Oggi, dopo diversi mesi, il Consiglio di Stato si è espresso sulla nostra richiesta di sospensiva del provvedimento stesso, in attesa dell’udienza definitiva del Tar».

    A darne notizia il presidente dell’Atc Vastese, Antonio Campitelli, che aggiunge: «Ne consegue che, ad oggi, e fino ad eventuale contraria espressione del Tar, le ZRC rimangono chiuse».

    Di seguito l’ordinanza del CONSIGLIO DI STATO.

    ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7040 del 2019, proposto da Ambito Territoriale di Caccia “Vastese”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniele Granara e Giacomo Nicolucci;

    contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Manuela De Marzo, Stefania Valeri e Mario Battaglia; nei confronti Confagricoltura non costituito in giudizio; per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 129/2019, resa tra le parti, concernente la sospensione degli effetti dei seguenti atti:
    a) della «Comunicazione inizio attività caccia di selezione. Sollecito» n. RA/96188/19 del 28 marzo 2019, a firma del direttore del Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo, trasmesso alla ricorrente, a mezzo di posta elettronica “semplice”, in pari data, recante la sollecitazione all’attivazione della caccia di selezione nelle ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) “riaperte all’attività venatoria con DGR n. 32 del 18 gennaio 2019”;
    b) della deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2019 n. 32, recante la «Revoca delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) presenti in Provincia di Chieti. Art. 16 L.R. 10/04», non pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
    c) di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso o interdipendente, non esclusa la deliberazione di Giunta Regionale n. 3 DGR/139 del 7 febbraio 2019, recante le “Attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) per il triennio 2018/2020 – art.19, L. 157/1992 – art. 44 L.R. 10/2004”, nella parte in cui legittima i proprietari/conduttori di fondi agricoli ad esercitare l’attività di controllo al di fuori dei fondi di loro proprietà o in loro conduzione e la deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2018 n. 898, recante l’«Adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e avvio della fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006», per quanto di eventuale inferenza, nonché il Decreto 4 maggio 2017, n. 1/Reg, recante l’ultima modificazione al “Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati”, per quanto di eventuale interesse;

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Daniele Granara, Giacomo Nicolucci e Francesca Lalli su delega dichiarata di Stefania Valeri;

    Considerato che l’Ambito territoriale di caccia appellante chiede la riforma dell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare rivolta ad ottenere la sospensione degli effetti della nota prot. RA/96188/19 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della pesca – Ufficio coordinamento e gestione del prelievo venatorio, avente ad oggetto: «Comunicazione inizio attività caccia di selezione. Sollecito», in ragione della mancata attivazione della forma di caccia d’interesse nelle aree non vocate e nelle ZRC riaperte all’attività venatoria con DGR n. 32 del 18 gennaio 2019, pubblicata sul sito della R.A., lamentando che l’Amministrazione avrebbe deciso ‘ex abrupto’ di riaprire alla caccia un ampio numero di Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) insistenti in provincia di Chieti, evidenziando che si tratta, in particolare, di ben 24 ZRC per un totale di oltre 20.000 ettari di territorio destinato ex lege alla protezione, riproduzione ed irradiamento della fauna (territorio, peraltro in ampia parte coincidente o pertinenziale a numerose Aree Natura 2000);
    Rilevato che l’Amministrazione regionale si è costituita per resistere;
    Ritenuto che, ad un primo esame, con riguardo alla tempestività del ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e alla sua probabile fondatezza, questo Collegio ritiene di non poter aderire a quanto evidenziato dal primo giudice, in particolare, con riferimento alla considerazione della ritualità della pubblicazione del provvedimento ed alla completezza dell’iter procedimentale e della sua istruttoria (anche in riferimento alla necessità della VAS);
    Considerato che il pregiudizio lamentato dall’appellante, riferito alla conservazione e protezione dell’ambiente e del patrimonio faunistico, risulta, allo stato, caratterizzato dai requisiti della gravità e irreparabilità;
    Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione degli effetti del provvedimento gravato in primo grado;
    Ritenuto che, tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
    P.Q.M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello (Ricorso numero: 7040/2019) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
    Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.. Compensa le spese della presente fase cautelare.
    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Marco Lipari, Presidente
    Giulio Veltri, Consigliere
    Giulia Ferrari, Consigliere
    Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
    Ezio Fedullo, Consigliere

     

     

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