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  • Cinghiali: arrivano gli “Ausiliari per il controllo faunistico” assunti per concorso e pagati dal Ministero

    La commissione Agricoltura della Camera dei deputati sta lavorando ad una norma denominata “Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica“. Presieduta dall’onorevole Filippo Gallinella (M5S), la commissione ha deliberato una proposta di modifica dell’articolo 19 della legge 11 febbraio1992, n. 157, la legge quadro sulla caccia. Dopo il comma 2, si legge negli atti parlamentari del 9 ottobre scorso, è inserito il seguente: « 2-bis. I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l’utilizzo degli Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei Carabinieri Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico è stabilito annualmente dalle regioni interessate. Gli Ausiliari sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l’esercizio venatorio. Per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l’attuazione dei piani di azione diretti all’eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero».

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