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  • Mascherine, Matticoli: «I sindaci non possono andare oltre i limiti restrittivi stabiliti a livello nazionale»

    Mascherine obbligatorie, il dibattito continua. I sindaci e i governatori stanno emanando ordinanze per obbligare anche le persone sane a portare, negli ambienti chiusi ma aperti al pubblico, le mascherine. Dopo il parere dell’avvocato Domenico Liberatore di Castiglione Messer Marino, l’Eco ha chiesto un ulteriore contributo al dibattito e all’approfondimento all’avvocato Mike Matticoli, già amministratore locale e provinciale, il quale ci ha inviato gentilmente la nota che segue:

    «Nella gestione dell’emergenza sanitaria in essere il Governo nazionale ha attuato spesso una politica altalenante e spesso poco chiara, così da ingenerare confusione e interpretazioni di vario genere. Inizialmente, il Governo, ferma restando la regia nazionale nella gestione dell’emergenza, aveva attribuito ai presidenti delle Regioni e ai sindaci il potere di emanare ordinanze per affrontare specifiche esigenze locali. Veniva infatti lasciato ai sindaci e ai presidenti delle Regioni il potere di intervenire per integrare le misure governative, con la possibilità di inasprire quanto stabilito a livello statale. Spesso le ordinanze locali hanno funzionano anche da apripista, sperimentando divieti e obblighi a livello locale che poi sono introdotti in un momento successivo anche dal Governo sull’intero territorio nazionale. Successivamente il Governo, per evitare i contagi da Coronavirus, ha puntato all’uniformità su tutto il territorio nazionale delle misure restrittive. Dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte nell’illustrare l’ultimo decreto legge n.19 entrato in vigore il 26 marzo, il Ministero dell’Interno ha pubblicato le istruzioni operative per gli Enti locali: qui viene detto che i Sindaci non potranno emettere ordinanze in contrasto con le norme statali. In tale quadro, che appare fortemente limitativo rispetto alla situazione preesistente, “è altresì stabilito che, nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”. “Si segnala, inoltre – prosegue la circolare – la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato”, conclude la direttiva. Da qui, dunque emerge il divieto imposto dal Governo per i Sindaci ad andare oltre i limiti restrittivi stabiliti dal decreto legge a livello nazionale, che non possono essere oltrepassati, come accadrebbe se le ulteriori prescrizioni di qualche Comune dovessero contrastare con quelle stabilite dal decreto legge. In tal caso esse non avrebbero validità per cittadini, negozi e imprese. Il compito di controllare ed assicurare il rispetto di queste prescrizioni spetterà ai Prefetti dislocati in ciascuna provincia d’Italia. Dalla lettura di quanto brevemente riportato, a parere di chi scrive, anche se fortemente limitato il potere dei sindaci e dei presidenti di Regione di imporre misure ulteriori rispetto a quelle statali, rimane in capo a questi ultimi la possibilità di imporre misure maggiormente restrittive, finalizzate ad affrontare specifiche esigenze locali, a patto che e stesse non siano in contrasto con i provvedimenti governativi, il potere degli Enti Locali è stato considerevolmente ridimensionato anche se non del tutto annientato. Spesso infatti vengono emanate a livello centrale delle misure pensate per le grandi realtà, per i grandi centri urbani, non adeguate e non facilmente applicabili nelle molteplici piccole realtà locali, così come tali provvedimenti potrebbero addirittura rivelarsi controproducenti in alcune realtà rispetto ad altre, per tale motivo il potere di emanare ordinanze ben calibrate sulle effettive esigenze del territorio, sempre che non vadano in contrasto con provvedimenti governativi, non potrà che rimanere in capo ai Sindaci e dei Presidenti di Regione gli unici ad avere il polso della specifica situazione locale».

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