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  • Porto d’armi, il Ministro Lamorgese: «Prorogata la validità anche della concessione governativa»

    La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell’ultimo question time, nei giorni scorsi, rispondendo a interrogazioni sulle iniziative interpretative volte a chiarire gli effetti della disposizione del decreto-legge cosiddetto “cura Italia” in materia di proroga di validità di certificati, attestati e permessi, con particolare riferimento al permesso di caccia e alla relativa tassa di concessione (Plangger – Misto-Min.ling.), ha definitivamente chiarito che la validità del porto d’armi scaduto durante l’emergenza sanitaria (fino al prossimo 31 luglio, ndr) è prorogata fino alla fine di ottobre così come la relativa tassa di concessione governativa.

    Di seguito il resoconto stenografico del question time del 22 luglio scorso:

    ALBRECHT PLANGGER (MISTO-MIN.LING.): «Grazie, Presidente. Signora Ministro, il decreto-legge Cura Italia ha prorogato fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi, come le licenze di porto d’arma per uso di caccia o sportivo con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Quindi, considerando che ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissato al 31 luglio 2020, si evince che la validità di tutti i porti d’arma con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogato fino alla fine di ottobre. Il Ministro non ha ancora chiarito se rimarrà valido solo il permesso di caccia o se il versamento della tassa di concessione relativa al medesimo permesso di caccia sarà differito fino al 29 ottobre 2020. È necessario chiarire se la norma citata in precedenza si intende riferita sia alla proroga della validità del permesso di caccia sia alla proroga della tassa di concessione. Infatti, il mancato versamento della tassa di concessione comporterebbe l’applicazione di una sanzione amministrativa. Chiediamo inoltre se non sia necessario chiarire da parte del Ministro dell’Interno se la norma introdotta dal cosiddetto “decreto-legge Cura Italia” prevede esclusivamente la proroga di validità del permesso di caccia o se la medesima norma ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai premessi di caccia».

    PRESIDENTE. La Ministra dell’Interno, Lamorgese, ha facoltà di rispondere.

    LUCIANA LAMORGESE, Ministra dell’Interno: «Presidente, l’onorevole Plangger richiama l’attenzione del Governo sulle disposizioni introdotte dal “decreto-legge Cura Italia”, con particolare riferimento alla proroga delle licenze di porto d’armi per uso di caccia o sportivo con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Con circolare del 13 maggio scorso, il Ministero dell’Interno ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti sulle disposizioni di proroga degli atti amministrativi di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020. Nella predetta circolare si precisa che la validità di tutte le tipologie di licenza di porto d’armi in scadenza tra il 31 gennaio e 31 luglio 2020 è prorogata di novanta giorni a decorrere dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2020. Posso pertanto assicurare che la validità dei permessi di caccia è stata differita al 29 ottobre del corrente anno. L’11 giugno 2020 è stata emanata un’altra circolare, per definire le questioni applicative della disciplina di cui al già citato articolo 103, nonché per definire le prassi operative specificamente riferite al rilascio o rinnovo delle licenze di porto d’armi per uso venatorio. Viene previsto che in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d’arma i titoli ancora in corso di validità, compresi quelli prorogati ai sensi dell’articolo 103, debbano essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla scadenza, e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo. Assicuro inoltre che, al fine di evitare un congestionamento dell’attività amministrativa, gli uffici competenti sono stati sensibilizzati ad adottare piani di lavoro per la celere conclusione delle diverse procedure sospese a causa del COVID-19. Per quanto riguarda infine il versamento della tassa di concessione correlata ai permessi di caccia, il competente Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che, sulla base di quanto disposto dal DPR n. 641, la tassa del rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere. Nel caso in esame, non essendo i permessi di caccia giunti a scadenza, si ritiene che la suddetta disposizione ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai permessi di caccia».

    Un pronunciamento autorevole e una interpretazione autentica del Ministro dell’Interno in carica che zittisce le fantasiose interpretazioni sul tema arrivate da varie Questure e Commissariati d’Italia.

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