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  • Provincia: il caos del voto di secondo livello. Ecco come funziona

    Le province abruzzesi rinnovano gli organi di secondo livello il 28 settembre 2014. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, limitatamente alle prime elezioni, i presidenti e i consiglieri provinciali uscenti.

    Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni e, in sede di prima applicazione, anche i presidenti e i consiglieri provinciali uscenti.

    Eleggono il  presidente e il consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

    Non sono eleggibili i presidenti e i consiglieri provinciali che si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato.

    Il consiglio provinciale è composto da: un presidente di provincia; 12 componenti per ciascuna provincia (stabilito in base alla popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti);

    Il presidente della provincia convoca i comizi elettorali con apposito provvedimento entro il 19 agosto 2014.

    Entro il 19 agosto il presidente della provincia, con apposito provvedimento, costituisce l’ufficio elettorale presso la provincia composto da dipendenti dell’amministrazione.

    Il responsabile dell’ufficio elettorale è individuato nella figura del Segretario generale.

    Nell’ambito dell’ufficio elettorale si istituisce un seggio elettorale composto da:

    1 presidente (dirigente/funzionario)

    4 componenti, di cui 1 con funzione di segretario (funzionari o impiegati)

    Tra il 25 e il 27 agosto i Segretari comunali inviano all’ufficio elettorale attestazione con elenco e generalità di ciascun sindaco e consigliere comunale in carica alla data del 24 agosto 2014.

    Il numero complessivo dei sindaci e consiglieri comunali spettante a ciascuna provincia:

    Chieti: 1193

    Pescara: 566

    Teramo: 611

    Entro il29 agosto l’Ufficio elettorale accertail numero effettivo dei votanti.

    Il 29 agosto l’Ufficio elettorale pubblica il numero degli aventi diritto al voto.

    Il 29 agosto l’Ufficio elettorale di ogni provincia predispone uno spazio sul sito istituzionale con istruzioni e modelli relativi alla procedura e lo comunica formalmente ai comuni della provincia.

    La presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale e delle candidature a presidente della provincia devono essere presentate presso l’ufficio elettorale nei giorni: 7 settembre: ore 8.00 – 20.00; 8 settembre: ore 8.00 – 12.00; 

    Le candidature a presidente della provincia devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al votoChieti: 179  Pescara: 85  Teramo: 92

    Le liste dei candidati al consiglio provinciale devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi: min. 6 – max 12 

    Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto: Chieti: 60  Pescara: 29  Teramo: 31

    Dal 9 settembre al 13 settembre 2014 l’ufficio elettorale esamina le candidature a presidente e le liste di candidati al consiglio provinciale e ricusa eventuali liste che non rispettino i criteri stabiliti dalla legge (es. liste presentate oltre termine, simboli non idonei, firme non valide o non sufficienti, numero di candidati non sufficiente, candidati privi di requisiti o non conformi all’elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali uscenti)

    Entro il 20 settembre 2014 (8 giorni prima della votazione) pubblicazione sul sito della provincia delle liste definitive di candidati al consiglio provinciale e di candidati a presidente di provincia.

    L’ufficio elettorale è tenuto a calcolare l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, secondo quanto disposto dall’allegato A della legge 56/2014:

    • Fascia A: comuni inferiori a 3.000 abitanti;
    • Fascia B: comuni da 3.000 a 5.000 abitanti;
    • Fascia C: comuni da 5.000 a 10.000 abitanti;
    • Fascia D: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;
    • Fascia E: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti;
    • Fascia F: comuni da 100.000 a 250.000 abitanti;
    • Fascia G: comuni da 250.000 a 500.000 abitanti;
    • Fascia H: comuni da 500.000 a 1.000.000 abitanti;

    Fascia I: comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

    La ponderazione opera una diversificazione del peso della rappresentanza: il voto degli aventi diritto non segue il principio “una testa, un voto”, ma il peso complessivo dei loro voti in rapporto alla popolazione rappresentata.

    Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

    Per il 2014 le votazioni del presidente di provincia e del Consiglio provinciale, secondo quanto indicato dalla circolare 32/14 del Ministero dell’Interno, dovranno svolgersi domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

    Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 8.00 del 29 settembre.

    Per le elezioni a Presidente della Provincia l’ufficio elettorale:

    -accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;

    -moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato.

    -forma la graduatoria dei candidati, proclamando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati.

    Per le elezioni del Consiglio Provinciale, l’ufficio elettorale:

    -accerta per ogni candidato a consigliere, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;

    -moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati cosi ottenuti in tutte le fasce.

    forma la graduatoria unica di tutti i candidati e proclama i consiglieri eletti.

    Il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o al massimo il giorno successivo, il responsabile dell’ufficio elettorale proclama il risultato elettorale.

    Entro tre giorni dalla proclamazione l’elenco dei candidati eletti è pubblicato sul sito internet della provincia.

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