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  • Schiaffo all’Odg del Molise, Consiglio nazionale annulla sospensione a Giuseppe Di Pietro

    CAMPOBASSO – Il Consiglio Nazionale di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti ha annullato la sospensione dall’albo deliberata, a Luglio scorso, dal Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Molise nei confronti del Presidente dell’Assostampa del Molise e componente della Giunta Fnsi, Giuseppe di Pietro (in foto), rinviando il carteggio ad altro collegio.

    L’esponente del sindacato nazionale e molisano, difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Pierpaolo Passarelli, aveva inviato una lettera all’Ordine Nazionale per segnalare la posizione di un iscritto e la sua attività professionale. A seguito di due esposti a firma di coloro che erano stati indicati nella citata lettera, tra cui il vice presidente dell’Odg del Molise, Domenico Bertoni, il Consiglio territoriale aveva comminato la sanzione disciplinare, ora cancellata in sede nazionale.

    A supporto della sua decisione il CDN ha riportato una serie di osservazioni. Innanzitutto il principio del ne bis in idem. Il Consiglio del Molise, infatti, avrebbe dovuto analizzare i due ricorsi “congiuntamente”, mentre ha “irragionevolmente sdoppiato i procedimenti” giudicando Di Pietro due volte per lo stesso fatto e per questo infliggendo 3 più 3 mesi di sospensione dall’albo. Ad avviso del CDN “le ragioni portate avanti dai due esponenti si sarebbero dovute analizzare contestualmente e non disgiuntamente dal momento che il bene giuridico protetto attraverso l’avvio di una azione disciplinare, non è l’onore e il decoro dei ricorrenti, bensì il corretto esercizio dell’attività giornalistica con riferimento a quanto raccontato nella missiva , su cui vigila l’ordine. In più, secondo il Consiglio di disciplina nazionale , il ricorso presentato da Giuseppe Di Pietro va accolto in “considerazione della mancata corrispondenza tra quanto contestato in sede di apertura di procedimento e quanto poi posto alla base della delibera…..A Di Pietro rimproverato, in termini poco consoni all’uso, nell’ambito di un provvedimento disciplinare”, si contesta “di aver tenuto una condotta procedimentale non collaborativa, impedendo di acquisire prove a suo favore…”

    “Ferma restando la motivazione della delibera tutta incentrata a stigmatizzare il comportamento processuale tenuto dal Presidente dell’Assostampa – si legge nelle motivazioni del Consiglio di disciplina nazionale -, il CDN non può non evidenziare che l’atto di incolpazione, che temporalmente precede la delibera, nulla avrebbe potuto riferire su questo aspetto ma che soprattutto esso risulta generico nella sua formulazione…. Detto in altri termini, la comunicazione di avvio del procedimento è carente del ragionamento deduttivo in quanto non esplicita la relazione tra la violazione del generico dovere di lealtà e la diffusione ad un organo della categoria, da parte di un collega che è altresì presidente del sindacato dei giornalisti del Molise, di una missiva suffragata da contenuto documentale”. Ma il Consiglio Nazionale di disciplina ha detto anche altro, entrando nel merito della vicenda.

     “E bene ricordare – riporta ancora il dispositivo – che l’ordine dei giornalisti svolge la funzione di tutelare e rappresentare e tutelare il decoro della categoria dei giornalisti e non quello dei singoli iscritti. Detto in altri termini non hanno rilevanza le specifiche posizioni di ciascun esponente, valevoli eventualmente in altre sedi, ma il fatto unico, eventualmente scorretto, che può concretizzarsi in un abuso di lieve o grave entità’, oppure in una condotta che può compromettere la dignità dell’Ordine fino al punto da rendere incompatibile l’iscrizione del responsabile all’Albo”. Diversamente, il Consiglio di disciplina del Molise ha formulato “un atto di incolpazione generico”, mentre i fatti denunciati dal Presidente dell’Assostampa del Molise avrebbero dovuto avere “un accertamento pregiudiziale della veridicità”, cosa che non è avvenuta. Il Consiglio nazionale ha, infine rimarcato di “non poter non rilevare d’ufficio ai sensi dell’art 12 del regolamento, che nella sua difesa Di Pietro aveva sollevato una questione di ricusazione avendo chiesto la sospensione del procedimento indicando a motivo della domanda il mancato possesso dei requisiti di cui all’art 40 e 41 della Legge professionale in capo al relatore e al segretario del collegio assegnatario. Ragioni di convenienza, finalizzate quanto meno a non suscitare perplessità sulla regolare composizione dell’organo giudicante, avrebbero imposto che sul punto il Collegio, quand’anche ritenesse infondata la questione sollevata, si pronunciasse nella delibera conclusiva del procedimento, cosa che non è avvenuta”.

    L’annullamento dei provvedimenti disciplinari e le argomentazioni addotte dai componenti il Collegio nazionale confortano le tesi sempre sostenute dal Presidente dell’Assostampa del Molise e dai suoi difensori, che hanno deciso di adire le vie legali a tutela dell’immagine personale e professionale del giornalista professionista e dirigente sindacale Giuseppe di Pietro. Analoga posizione ha deliberato il consiglio direttivo dell’Associazione della stampa del Molise, ritenutasi parte lesa.In merito è opportuno rimarcare che il Presidente dell’Asm e componente l’esecutivo nazionale del sindacato dei giornalisti ha esercitato e adempiuto al ruolo statutario, nonché deontologico, chiedendo all’ordine regionale e poi a quello nazionale di verificare alcuni fatti, sui quali nessuno si è ancora pronunciato.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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