Nelle prime ore della giornata di oggi, la Polizia di Stato di Campobasso ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore Capo di Campobasso, Dr. Armando D’ALTERIO, nei confronti di un cittadino somalo, richiedente asilo e ospitato in una struttura di accoglienza di questa provincia, ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 302 del Codice penale, ovvero di istigazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo.
“Abbiamo un riscontro tecnico preciso circa la possibilità che stesse organizzando un attentato a Roma“. Così il Procuratore capo di Campobasso, Armando D’Alterio, spiegando alcuni dettagli dell’operazione della Digos di Campobasso che questa mattina ha fermato in un centro di accoglienza a Campomarino (Campobasso), un giovane Imam somalo, 22 anni, richiedente asilo. Gli inquirenti hanno accertato che oggi il ragazzo sarebbe fuggito dalla struttura che lo accoglieva, probabilmente per andare a Roma.
LA CRONACA – Questa mattina, alle ore 6.30, presso il Centro di accoglienza rifugiati richiedenti asilo di Campomarino (CB), personale della Polizia di Stato di Campobasso – DIGOS – ha proceduto all’esecuzione di fermo di indiziato di reato di un cittadino somalo, richiedente asilo, emesso dal Procuratore della Repubblica di Campobasso, Armando D’Alterio, per il seguente reato: artt. 81 e 302 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, svolgeva reiterata attività di istigazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo, nei confronti di correligionari ospiti della struttura di accoglienza per richiedenti asilo “Happy Family” di Campomarino.
In particolare, resa nota ai predetti ospiti la sua adesione agli obiettivi e metodi delle organizzazioni terroristiche internazionali, di matrice confessionale, “Al Shabab” (operativa in Somalia) e “Isis” ovvero “Daesh” (operativa in Iraq, Libia ed altri Stati del Medio Oriente e Nord Africa) aventi lo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, nei Paesi europei ed extraeuropei, in quanto ritenuti contrapposti ai principi ed agli interessi dell’Islamismo, nell’eccezione estremista e violenta sostenuta da dette organizzazioni, invitava alla conseguente azione violenta, da realizzare nell’ambito della “Jihad” islamica, al punto da ottenere seguito da alcuni ed altamente allarmare altri correligionari, riottosi alla deriva terroristica, così costretti ad allontanarsi dalla preghiera comune ed indotti ad auspicare l’intervento delle forze dell’ordine.
Nel dettaglio, allo scopo di rafforzare l’istigazione, sfruttava la qualità, carismatica per i correligionari e foriera di ascendente a fini persuasivi, di Imam della locale comunità islamica, dallo stesso rivestita, al fine di organizzare attività di preghiera, nel corso della quale invitata alla Jihad contro gli infedeli; divulgava l’attività terroristica di stampo islamico, in particolare visionando, con alcuni di essi, ed esprimendo commenti elogiativi, immagini e filmati cruenti di azioni riferibili alle organizzazioni islamiche estremiste e riferendo agli astanti, alloggiati nello stesso centro, provenienti da zone prossime alle sedi del conflitto (Medio Oriente e Nord Africa) l’intenzione, una volta ottenuto il “passaporto” (cioè la concessione dell’asilo politico in Italia) di recarsi in Siria a combattere.
Esaltava inoltre gli attentati terroristici di Parigi, ed il martirio suicidiario, indicando come bersaglio la stazione ferroviaria di Roma, e comunque invitando i precitati ad unirsi alla cruenta Jihad, allo scopo seguendolo, come dallo stesso reiteratamente proposto, nell’allontanamento dal Centro di accoglienza, nella giornata del 9 marzo 2016, e in un successivo viaggio vero la Siria, da intraprendere, con finalità di arruolamento.
Così agendo, concretamente istigava la commissione dei delitti di attentato per finalità terroristiche (art. 280 c.p.), atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, con pericolo per l’incolumità pubblica (art. 280 bis co. 4 c.p.) partecipazione ed arruolamento nelle predette associazioni terroristiche (artt. 270 bis, 270 quater c.p.).
Condotta posta in atto con finalità di terrorismo (circostanza rilevante, ai fini dell’ammissibilità del fermo, ex art. 384 co. 1 c.p.p. ed art. 270 sexies c.p. ultima parte, che rinvia alle convenzioni e norme di diritto internazionali vincolanti per l’Italia, dunque alla Decisione Quadro U.E. 2002/475/GAI, art. 3, come modificata dalla Decisione Quadro U.E. n. 919 del 2008 e art. 17 della Risoluzione Onu n. 2178 del 2014, attributive della predetta finalità anche alle condotte di istigazione al terrorismo): con l’aggravante di aver commesso il fatto tramite l’uso di strumenti informatici e telematici (video ed immagini scaricate da internet anche contestualmente sottoposte alla visione di ospiti della struttura di accoglienza) ex art. 2 d.l. 18.2.2015, n. 7, conv. in l. 17.4.2015, n. 43.
In Campomarino, con condotta perdurante.
Contestualmente al fermo, si è proceduto alla perquisizione della persona dell’indagato, di altro soggetto ospitato di nazionalità somala, nonché di pertinenze immobiliari del Centro di accoglienza, pervenendo al sequestro di cellulari utilizzati per comunicazioni connesse ai fatti di cui sopra.
L’indagine è iniziata nel dicembre scorso e si è svolta attraverso acquisizione di sommarie informazioni, indagini tecniche, perquisizioni ed attività di osservazione e controllo sul territorio.
Il fermato viene tradotto presso la Casa Circondariale di Larino (CB), a disposizione della Procura di Larino, per le competenze inderogabili connesse alla sola richiesta di convalida del fermo, trattandosi di reato di competenza distrettuale, che permane in trattazione dunque presso la Procura della Repubblica di Campobasso che coordina le indagini, in collegamento info-operativo con la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo e con Eurojust.