«Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione».
E’ quanto si legge in una circolare del Ministero dell’Interno indirizzata a tutte le Prefetture d’Italia, contenente alcune delucidazioni in merito alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid19.
Resta invece «non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici», tuttavia il Ministero evidenzia «che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi,
potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione».