Il Governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 52 recante disposizioni in materia di sport.
Il presidente Marsilio ha così ordinato che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura.
Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;
che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6 alle ore 20 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza.
L’efficacia della ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ad eccezione dei punti 1. 2. 3. 4. per i quali la decorrenza è fissata al 4 maggio 2020, ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
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