Lo scorso 9 ottobre, a margine dell’incontro di calcio Termoli Calcio 1920 – A.S.D. Vastese Calcio 1902, valevole per il Campionato di Serie D – girone F 2022, tenutosi presso lo stadio “Gino Cannarsa” sito a Termoli (CB), alcuni tifosi della compagine abruzzese avevano posto in essere condotte tali da porre in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare lanciando oggetti pericolosi.
Sulla vicenda si sono svolte attività investigative, che hanno accertato le responsabilità di tre elementi della tifoseria vastese, sui quali si sono poi svolti gli approfondimenti della Divisione Polizia anticrimine.
Al termine di tale procedimento, il Questore di Campobasso ha emesso, nei loro confronti, tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, allo scopo di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi di calcio.
Nello specifico a carico di G.F. e F.F., entrambi gravati da pregiudizi di polizia, è stato disposto, rispettivamente per anni 3 e 2, il divieto di accedere all’interno degli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio e, da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio, a tutte le aree di rispetto dei luoghi menzionati, di volta in volta individuati dalle Autorità preposte al servizio di ordine pubblico, ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni.
A.G., anch’egli con precedenti penali e recidivo poiché già destinatario in passato di provvedimenti analoghi, a seguito della convalida del daspo presso il Tribunale di Campobasso, è stato invece colpito dal medesimo divieto, per la durata di anni cinque, ed è stato gravato per lo stesso periodo dell’obbligo di presentazione presso il competente Ufficio di polizia quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita agonistica o amichevole, che la squadra “A.S.D. Vastese Calcio 1902” disputerà a qualsiasi livello.
In base all’art. 6 1. 401/1989, come successivamente modificato e sempre a fini preventivi, al suddetto è stato fatto divieto di possedere od utilizzare armi di modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi titolo, compresi giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti di libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei a recare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi di fiamme.
Si ricorda che in occasione dell’episodio di Termoli, uno dei tre elementi del gruppo individuati e colpiti con il Daspo ha anche procurato lesioni ad alcuni operatori della Polizia di Stato impegnati quel giorno nel servizio di ordine pubblico, solo al grazie al quale si sono potute evitare conseguenze gravi per l’ordine e la sicurezza pubblica.