CASTIGLIONE MESSER MARINO – Riceviamo dall’avvocato Domenico Liberatore, originario di Castiglione Messer Marino, e pubblichiamo la seguente nota:
La passeggiata nei pressi dell’abitazione o addirittura gli spostamenti per esigenze lavorative o per esservi recati in farmacia o dal medico sono stati sanzionati perché ritenuti ingiustificati e non necessari?
Vediamo come, quando e dove contestare le sanzioni amministrative emesse per violazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico previste dall’art. 1 del D.L 19/2020.
Le molte inesattezze circolate in questo periodo, sia in diverse trasmissioni televisive nazionali di informazione che nei social network, dove abbiamo più volte sentito e letto circa la possibilità di ricorrere alternativamente al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni) ci impongono di fare chiarezza sul tema.
Innanzitutto, ricordiamo che l’art. 4 del D.L. 19/2020 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano più le sanzioni penali previste dall’articolo 650 c.p.; qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. L’accertamento e la constatazione della violazione seguono le procedure previste dalla L. 689/1981.
Ciò vuol dire che, contro il verbale di contestazione di questo tipo di violazioni, non è ammissibile il ricorso al Giudice di Pace o il ricorso al Prefetto.
Difatti, come immediato ed unico strumento di autotutela, è prevista la possibilità, entro 30 giorni dalla data della contestazione o dalla notificazione della violazione (termine tuttavia attualmente sospeso sino all’11 maggio 2020), di inoltrare al Prefetto del luogo ove è avvenuta la contestazione scritti difensivi (da non confondere con il ricorso) ed allegazioni documentali e chiedere eventualmente l’audizione personale.
Se il Prefetto, sentito l’interessato – ove questi ne abbia fatto richiesta – ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, riterrà fondato l’accertamento della violazione, emetterà ordinanza-ingiunzione, determinando la somma dovuta per la violazione; altrimenti, emetterà ordinanza motivata di archiviazione.
Si badi bene che il Prefetto ha termine di ben 5 anni dalla violazione per poter emettere ordinanza-ingiunzione.
Soltanto contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, sarà poi possibile, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla notificazione, ricorrere al Giudice di Pace: il giudizio si svolgerà secondo le regole e secondo modalità previste dal D.Lgs. 150/2011.
Quanto ad eventuali possibilità di condono, escludiamo per ora che ciò possa avvenire, in quanto verrebbero a crearsi delle evidenti disparità di trattamento con tutti coloro che invece avranno già pagato le comminate sanzioni.
Per cui, concludendo, consigliamo a chi sia stato destinatario di un verbale di violazione delle norme sul contenimento del rischio epidemiologico e ritenga illegittimo l’accertamento (per esempio, passeggiata nei pressi della propria abitazione, spostamento per recarsi dal medico o per esigenze lavorative etc), di inoltrare al Prefetto territorialmente competente, a mezzo di raccomandata A/R oppure a mezzo PEC, una memoria difensiva (con eventuali prove documentali), esponendo le proprie ragioni e chiedendo di essere sentiti: il Prefetto potrebbe accogliere le vostre ragioni ed archiviare l’accertamento.
Se il Prefetto dovesse emettere ordinanza-ingiunzione, non perdetevi d’animo: avrete sempre la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace e far valere le vostre ragioni davanti ad una autorità terza ed imparziale.
Il nostro staff è a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto. Per contatti Studio Legale Liberatore