CASTIGLIONE MESSER MARINO – A colpi di ordinanze, senza alcuna base medico-scientifica di appoggio, i sindaci, anche in Abruzzo e nell’Alto Vastese, stanno progressivamente imponendo l’obbligo di mascherine o altri dispositivi (non si capisce bene quali, ndr) in grado di coprire bocca e naso. L’intento dei sindaci è ovviamente buono e utile, e ci mancherebbe: obbligando tutti a portare la mascherina ipotizzano che sia più facile limitare la circolazione del Covid19. Le stesse ordinanze stanno ovviamente alimentando un dibattito e nel tentativo di apportate qualche utile chiarimento alla discussione abbiamo chiesto un parere tecnico all’avvocato Domenico Liberatore, del foro di Roma, patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Corti Superiori, originario proprio di Castiglione Messer Marino.
«Sulla reale efficacia delle mascherine, nei variegati ed a volte anche bizzarri modelli attualmente presenti sul mercato, o delle sciarpe e foulards, ritengo sia più opportuno lasciar parlare gli scienziati, seppur non sempre concordi fra loro. – spiega l’avvocato Liberatore – In merito all’ordinanza de qua, invece, pur relativa ad un territorio comunale lontano dalla Lombardia, dove sono molteplici i casi sommersi ed i potenziali asintomatici, ritengo sicuramente apprezzabile l’adozione di misure precauzionali, come l’obbligo di mascherine o l’utilizzo di analoghi dispositivi di protezione individuale, se correttamente usati, in quanto più funzionali al contenimento del rischio epidemico rispetto alle misure attualmente disposte a livello governativo. Sotto un profilo strettamente giuridico, invece, secondo alcuni giuristi, sembrerebbe che le ordinanze dei sindaci, il cui potere è stato considerevolmente ristretto dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, non richiamato peraltro nell’ordinanza sindacale, non potrebbero andare oltre a quanto previsto nell’art. 1, comma 2 del citato D.L. 19/2020 che descrive ben 29 tipologie di misure di contenimento: limitazione della circolazione delle persone, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, limitazione o sospensione di manifestazioni, cerimonie civili e religiose, attività ludiche, ricreative, etc., ma al più specificare dettagli e senza innovare od aggiungere in alcun modo. Pertanto, secondo i giuristi più cauti, eventuali misure ulteriormente restrittive non rientranti nell’elenco tassativo del citato art. 1, co. 2 D.L. n. 19/2020, come il generico obbligo di mascherina per tutti, senza distinzione per categorie, potrebbero essere ritenute inefficaci in quanto in contrasto con una fonte normativa di rango superiore.
E ciò in quanto, all’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, è previsto che “i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”. È bene ricordare che stiamo disquisendo di questioni giuridiche che coinvolgono il delicato rapporto, tuttora in continua evoluzione nell’ambito di una legislazione cd. emergenziale, tra poteri normativi statali e locali. Ad ogni modo, a prescindere da quanto sopra, è evidente che le misure contenute nell’ordinanza comunale a firma del Sindaco Magnacca, fissando standard cautelativi maggiori rispetto a quelli previsti dal Governo si attestano su una chiara scelta di politica sanitaria improntata a maggiore prudenza sicuramente condivisa dalla popolazione castiglionese. Peraltro, proprio oggi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, durante l’informativa alle Camere, ha affermato che, durante la imminente fase 2 e sino a che non ci saranno vaccino o terapie efficaci, ci sarà l’obbligo di indossare mascherine e il distanziamento sociale. Pertanto, si può affermare che l’ordinanza del Sindaco Magnacca abbia anticipato, in parte qua, il prossimo provvedimento governativo. Ultima annotazione: l’ordinanza non prevede sanzioni, per cui, più che ordinanza la definirei raccomandazione, in quanto ritengo molto probabile che il Sindaco, non volendo creare ulteriori tensioni sociali in questo periodo assai estenuante per tutti, abbia preferito saggiamente tacere in merito. Tuttavia, si badi bene, la sanzione per la violazione di un’ordinanza sindacale, ben potrebbe essere nascosta in un’altra disposizione normativa, tra le tante che costellano il firmamento giuridico. Per cui, indossate le mascherine, tenetevi a debita distanza dagli altri e rispettate la legge».