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  • Porto d’armi, giro di vite sui certificati medici per rinnovo e rilascio

    In ottemperanza alla circolare n. 0008204 del 6 giugno 2016 della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato – che ha recepito la sentenza del T.A.R. Lazio n. 05654/2016 del 12 maggio 2016, la Polizia di Stato ricorda che gli uffici armi dei Commissariati e delle Questure accetteranno unicamente istanze di rilascio/rinnovo porto d’armi corredate da certificati medici rilasciati presso la A.S.L. o all’interno della struttura militare ove il medico presta servizio.
    Il certificato dovrà presentare la seguente dicitura “Certificato redatto all’interno della struttura di appartenenza”, debitamente firmato dal medico interessato.
    Pertanto, la certificazione medica rilasciata in sedi diverse (autoscuole, armerie, patronati, associazioni, etc ), non essendo più conforme alle disposizioni di legge, non potrà essere più accettata.

    Il certificato medico in questione è rilasciato dagli Uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato; dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.

    Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013, ha previsto, all’art. 6, comma 2, nei confronti dei meri “detentori” l’obbligo di presentazione – una tantum – del certificato medico, attualmente previsto dall’art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 4 maggio 2015, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità).
    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Polizia di Stato, al seguente link http://www.poliziadistato.it/articolo/312/ .

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