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  • Presenza dell’orso, in Abruzzo vietata la caccia al cinghiale in braccata

    Nelle aree di presenza dell’orso, zone sempre più estese, in Abruzzo è vietata la caccia collettiva al cinghiale con l’utilizzo di più di un cane. E’ quanto ha stabilito il Comitato regionale per la valutazione d’impatto ambientale che ha deliberato, nei giorni scorsi, in merito al calendario venatorio. Stop dunque alla braccata e alla minibraccata nei territori dove è accertata la presenza dell’orso. Limitazioni anche per quanto riguarda l’uso di munizioni in piombo.

    Il Comitato regionale per la valutazione d’impatto ambientale ha deliberato sul calendario venatorio in via di emanazione da parte della Giunta regionale d’Abruzzo. Viste le osservazioni pervenute dal Wwf Italia e dalla Libera Caccia, il comitato ha espresso parere favorevole, ma con le seguenti prescrizioni:
    «Con DGR 476 del 5 luglio 2018, undici SIC sono stati riconosciuti anche come ZPS. È pertanto necessario tener conto di tale aggiornamento nell’applicazione delle relative misure di salvaguardia
    previste dalla specifica normativa di riferimento.


    • Lo svolgimento di gare cinofile nella core area orso (oggi compresa tra PNALM, PNM e Riserva Regionale Monte Genzana Alto Gizio) va subordinato al parere favorevole del PNALM, del PNM o dell’Ente gestore del sito Natura 2000;
    • le manifestazioni cinofile debbono essere assoggettate a VINCA ove ricadano dentro o in prossimità di siti della rete Natura 2000;
    • divieto di caccia all’interno di SIC/ZSC, e ZPS delle seguenti specie SPEC1: tordo sassello, tortora selvatica, canapiglia, codone, frullino, mestolone. La caccia nei siti Natura 2000 alla coturnice è consentita previa dichiarazione di sostenibilità da parte di Ispra dei Piani di Abbattimento e parere favorevole degli Enti Gestori;
    • Le attività di censimento/monitoraggio con i cani all’interno delle Aree Natura 2000 dovranno ottenere il parere favorevole dell’Ente Gestore;
    • nei SIC/ZSC, ZPS con la specie Orso in Formulario, nell’Area contigua del versante abruzzese del PNALM così come approvata dalla DGR 480/2018, e nella ZPC, e comunque nelle aree di presenza dell’orso, la caccia collettiva al cinghiale con l’utilizzo di più di un cane (“minibraccata”) è vietata;


    • per le attività venatorie nelle aree di connessione (per l’orso), il Dipartimento proponente istituisce incontri con la Rete di Monitoraggio e con gli ATC di volta in volta interessati, al fine di individuare
    le modalità di prelievo venatorio atte a ridurre gli eventuali impatti sull’orso;
    è vietata la caccia nelle aree poste in vicinanza delle tane di svernamento dell’Orso segnalate dal PNALM o da altro Ente Gestore;
    • all’ interno delle aree del SIC Parco Nazionale d’Abruzzo ed in tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM, è fatto divieto di attività di addestramento cani fatte salve le aree cinofile permanenti esistenti;
    • Per l’area contigua del PNALM va prevista una densità venatoria di un cacciatore ogni 40 ha; tale parametro serve a garantire una presenza, in aree spesso critiche per l’orso e per altre specie, di un numero di cacciatori estremamente contenuto riducendo così il disturbo;
    • Considerata la mobilità dimostrata dall’orso, si ritiene che l’offerta alimentare attrattiva nell’ambito della caccia di selezione al cinghiale vada subordinata alla consultazione della Rete di monitoraggio,
    per una verifica su siti e tempistiche;


    • Al punto h) del Capo I viene aggiunto che restano valide le misure sanitarie previste dal “Piano Nazionale per la Peste Suina Africana 2020”, recepito con la determina DPF011/86 del 5/08/2020. I cacciatori pertanto sono obbligati a segnalare al Servizio Sanitario territorialmente competente il rinvenimento di cinghiali morti non per attività venatoria e che presentano lesioni come emorragie cutanee o presenza di feci sanguinolenti;


    • In considerazione della presenza accertata del Grifone nei siti SIC IT7110099, ZPS IT7110130, ZSC IT7110206 e ZSC IT7110075, si ritiene opportuno estendere il divieto di caccia con l’utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo anche ai soprarichiamati siti Natura 2000.
    • All’interno dei Siti Natura 2000 vigono i seguenti periodi di caccia:
    a. la quaglia (Coturnix cotunirnix) dal 1 ottobre 2020; il Fagiano (Phasianus colchicus) dal 1 ottobre al 30 novembre 2020. L’eventuale prolungamento della caccia alle suddette specie oltre il 30 novembre, va subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali
    mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell’incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi;


    b. La tortora (Streptopelia turtur) è cacciabile a partire dalla terza settimana di settembre;
    • Devono essere adottare tutte le misure previste nel “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” e nel “Piano di gestione nazionale per la Coturnice”, approvati il 15 febbraio 2018 dalla Conferenza Stato-Regioni, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo e la conservazione delle popolazioni delle due specie;
    • Come riportato nel Parere ISPRA, in considerazione degli esiti della riunione tenutasi presso la Regione Abruzzo in data 3 agosto u.s., nella quale si è preso atto della non disponibilità degli ATC a partecipare al protocollo d’intesa “un’attività venatoria sostenibile”, va stralciata l’indicazione relativa alla sperimentazione di forme di caccia con muta di 4 segugi nella ZPC e in tutte le aree di presenza dell’orso e nei Siti Natura 2000 con orso in formulario;
    • Nel paragrafo a), Capo C) è necessario correggere il riferimento all’atto istitutivo dell’Area contigua del PNALM sostituendo la DGR 480/2019 con la DGR 480/2018;
    • I protocolli d’intesa citati al medesimo punto di cui sopra sono 2; è pertanto necessario citarli entrambi.
    Tra i divieti è necessario aggiungere il seguente punto: All’interno dei Siti Natura 2000, nel mese di gennaio con l’eccezione della caccia alla volpe e al cinghiale, la caccia vagante è consentita solo nelle aree boschive, nelle aree umide compreso i fiumi ed entro i 100 metri dalla costa del mare;
    • La caccia alla fauna acquatica in gennaio (fino al 20 gennaio) in forma vagante può essere consentita a Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione,
    Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, e Beccaccino limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi;
    • Al Capo B) punto 5 “Divieti” comma d) viene stabilito che “E’ vietato l’utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo … nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (Gyps fulvus):… (segue elenco di alcuni
    Comuni dei Siti Natura 2000 del Sirente Velino)…”. Si considera necessario sostituire tale elenco di Comuni con: “nei comuni ricadenti in Siti Natura 2000 aventi la specie Grifone in Formulario”;
    • Al Capo C) ” ZPS, ZSC, ZPC, ZPE ed altri siti di presenza dell’Orso”, dopo le parole “… Nelle ZSC/SIC e nelle ZPS con la specie Orso in Formulario, al fine di ridurre gli eventuali impatti sul plantigrado, le modalità di prelievo venatorio saranno individuate a seguito di incontri organizzati dal Dip. Agricoltura con la Rete di monitoraggio Abruzzo e Molise e gli ATC di volta in volta interessati” è necessario inserire: “e con gli Enti Gestori dei Siti Natura 2000, con Orso in Formulario, di volta in volta interessati”;
    • Al Capo C) Punto 2) comma b relativamente alle aree di presenza di Lanario e Falco pellegrino le disposizioni previste per le ZSC devono essere estese alla ZPS IT7110130 Sirente Velino, con Lanario e Falco pellegrino in Formulario;
    • Al Capo C) Punto 2) comma c) relativamente alle aree di presenza di Grifone le disposizioni previste
    per le ZSC devono essere estese alla ZPS IT7110130 Sirente Velino, con Grifone in Formulario;


    • Al Capo F) “Caccia alla Lepre” le aree di sovrapposizione di popolazioni di lepre italica e lepre europea che saranno indicate dall’ISPRA, laddove ricadenti in Siti Natura 2000, saranno comunicate anche agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 interessati, in considerazione degli specifici obblighi
    normativi in capo agli stessi».

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