Il legislatore, sempre attento alla crescente espansione della pratica agricola di coltivazione di piante officinali per reagire alla crescente domanda di consumo, ha regolamentato l’attività nel suo complesso, fornendo una nuova e più ampia definizione di “pianta officinale” e istituendo registri varietali con l’elenco delle piante ammesse alla commercializzazione. Secondo la nuova regolamentazione di cui al D.Lgs. 75/2018, che ha riformato e aggiornato la precedente disciplina risalente agli Anni ’30 (L. 99/1931 e R.D. 1793/1931), la pratica è ora anche considerata rientrante nelle previsioni di cui all’art. 2135 C.C. e pertanto agricola a pieno titolo e così per l’intero ciclo comprendente anche la “prima trasformazione”, che si può svolgere nell’azienda agricola senza necessità di alcuna autorizzazione, fatte salve le limitazioni relative alle piante destinate a scopo medicinale e alla produzione di sostanze attive vegetali, nonché alle piante di cui al D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Secondo le nuove definizioni:
si intendono officinali le piante “medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi” nonché alcune specie vegetali che, in considerazione delle proprietà e caratteristiche funzionali, possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti (previa verifica dei requisiti di conformità) consentiti dalla normativa specifica;
la “prima trasformazione” ammessa in azienda è riferita alle operazioni indispensabili per le esigenze produttive consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di oli essenziali da piante fresche.
Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 75/2018:
la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione, che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore;
le preparazioni estemporanee (consentite ai farmacisti e agli erboristi) a uso alimentare destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante.
Ai fini dell’attuazione del Testo Unico il Mipaaf dovrà provvedere:
all’adozione del “Piano di settore” della filiera delle piante officinali, dove individuare gli interventi volti a migliorare le condizioni di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante, incentivare lo sviluppo di una filiera integrata sotto il profilo ambientale e definendo forme di aggregazione idonee a creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e per il coordinamento della ricerca;
all’istituzione, entro 6 mesi, dei registri varietali delle specie allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, in modo da definire le categorie ammesse alla commercializzazione.
Le disposizioni del Testo unico si applicano dal 20.12.2018 (180° giorno successivo al 23.06.2018, data di pubblicazione.
di Giovanna Greco – commercialista e revisore legale