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  • Agricoltura, nuove disposizioni per coltivazione e commercio piante officinali

    Il legislatore, sempre attento alla crescente espansione della pratica agricola di coltivazione di piante officinali per reagire alla crescente domanda di consumo, ha regolamentato l’attività nel suo complesso, fornendo una nuova e più ampia definizione di “pianta officinale” e istituendo registri varietali con l’elenco delle piante ammesse alla commercializzazione. Secondo la nuova regolamentazione di cui al D.Lgs. 75/2018, che ha riformato e aggiornato la precedente disciplina risalente agli Anni ’30 (L. 99/1931 e R.D. 1793/1931), la pratica è ora anche considerata rientrante nelle previsioni di cui all’art. 2135 C.C. e pertanto agricola a pieno titolo e così per l’intero ciclo comprendente anche la “prima trasformazione”, che si può svolgere nell’azienda agricola senza necessità di alcuna autorizzazione, fatte salve le limitazioni relative alle piante destinate a scopo medicinale e alla produzione di sostanze attive vegetali, nonché alle piante di cui al D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

    Secondo le nuove definizioni:

    si intendono officinali le piante “medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi” nonché alcune specie vegetali che, in considerazione delle proprietà e caratteristiche funzionali, possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti (previa verifica dei requisiti di conformità) consentiti dalla normativa specifica;

    la “prima trasformazione” ammessa in azienda è riferita alle operazioni indispensabili per le esigenze produttive consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di oli essenziali da piante fresche.

    Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 75/2018:

    la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione, che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore;

    le preparazioni estemporanee (consentite ai farmacisti e agli erboristi) a uso alimentare destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante.

    Ai fini dell’attuazione del Testo Unico il Mipaaf dovrà provvedere:

    all’adozione del “Piano di settore” della filiera delle piante officinali, dove individuare gli interventi volti a migliorare le condizioni di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante, incentivare lo sviluppo di una filiera integrata sotto il profilo ambientale e definendo forme di aggregazione idonee a creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e per il coordinamento della ricerca;

    all’istituzione, entro 6 mesi, dei registri varietali delle specie allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, in modo da definire le categorie ammesse alla commercializzazione.

    Le disposizioni del Testo unico si applicano dal 20.12.2018 (180° giorno successivo al 23.06.2018, data di pubblicazione.

    di Giovanna Greco  – commercialista e revisore legale

     

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