Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Antonio Amicuzzi, ha respinto il ricorso presentato dall’ArciCaccia contro la sospensione del calendario venatorio.
Il presidente del Tar ha pronunciato il presente decreto sul ricorso ad opponendum dell’ARCI Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Angelo Annibali, Andrea Ruffini, e Matteo Valente, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Abruzzo, in L’Aquila, via Salaria Antica Est, n. 27;
Vista l’istanza in data 14 settembre 2016, con cui l’interveniente ARCI Caccia chiede la revoca del predetto decreto;
Rilevato che l’art. 56, comma 4, del c.p.a. stabilisce che “Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata”;
Considerato che, sulla base di detta norma, l’ammissibilità dell’istanza di revoca del decreto cautelare monocratico possa ritenersi sussistere in via generale, ma solo in ragione di elementi o circostanze di fatto sopravvenuti o di elementi di prova dei quali le parti non abbiano potuto in precedenza disporre;
Ritenuta, viceversa, l’inammissibilità di una istanza di revoca o riesame di decreto monocratico che si fondi esclusivamente su presunti vizi di motivazione o, in generale, su errores in iudicando, in ragione della incompatibilità di tali valutazioni (riservate alla successiva delibazione collegiale) con la natura interinale e provvisoria del provvedimento monocratico;
Rilevato che nel caso che occupa l’interveniente ARCI Caccia, eccepita, tra l’altro, la carenza di interesse della parte ricorrente con riguardo ad alcune specie, ha motivato l’istanza in esame con il rilievo che dal difetto di istruttoria lamentato in ricorso non discenderebbe automaticamente il pregiudizio grave ed irreparabile, che avrebbe dovuto essere dimostrato almeno in via presuntiva;
Ritenuto che, per le considerazioni in precedenza svolte, detti rilievi potranno essere oggetto di adeguata valutazione in sede di esame collegiale della domanda cautelare formulata in ricorso, ma non possono giustificare la revoca del decreto cautelare monocratico di cui trattasi, non essendo la relativa richiesta basata su fatti nuovi o di cui le parti non fossero a conoscenza in precedenza;
Considerato in conclusione che le deduzioni formulate con l’istanza di revoca in esame non sono tali da comportare la revoca o modifica del decreto de quo, con persistenza del disposto mantenimento della res adhuc integra nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, che è confermata per la data del 28 settembre 2016.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di revoca di cui trattasi.
Conferma la già fissata trattazione collegiale per la camera di consiglio del 28 settembre 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila il giorno 15 settembre 2016.
Il Presidente
Antonio Amicuzzi