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  • Bocconi avvelenati, il sindaco ordina l’interdizione temporanea del bosco le Serre-Pietra del Melo e Frusceto

    Bocconi avvelenati sul territorio di Agnone, il sindaco Daniele Saia ordina l’interdizione temporanea del bosco le Serre-Pietra del Melo e Frusceto.

    Il primo cittadino di Agnone, avvisato dai Forestali del rinvenimento di bocconi avvelenati in un bosco nei pressi di Staffoli, ha firmato un’ordinanza urgente con la quale, a scopo precauzionale, vieta qualsiasi attività nell’area Bosco le Serre/Pietra del Melo/Bosco Frusceto

    Nell’ordinanza si legge: CONSIDERATO l’accertamento di decessi improvvisi di fauna selvatica e rapaci, unitamente al presunto avvelenamento di un cane da tartufo, in diverse località del Comune di Agnone e, in particolare, nell’area Bosco le Serre/Pietra del Melo/Bosco Frusceto, causati presumibilmente dall’ingerimento di esche e bocconi avvelenati;
    VISTA l’ordinanza dell’08 agosto 2025 del Ministero della Salute “Disposizioni sul divieto di
    utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati”;
    RAVVISATA la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e garantire la salute degli animali
    presenti nell’area;
    CONSIDERATO che l’interdizione temporanea dell’area boschiva è indispensabile per scongiurare
    ulteriori pericoli e permettere indagini approfondite;
    RICHIAMATO l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere
    di adottare provvedimenti contingibili e urgenti;
    ORDINA

    1. È disposta l’interdizione temporanea dell’area racchiusa nel seguente perimetro Bosco le
      Serre/Pietra del Melo/Bosco Frusceto
      , così individuata:
    • 41°46’09.1″N 14°18’47.5″E
    • 41°46’10.9″N 14°19’24.6″E
      Il divieto si applica in un raggio di 500 metri dai punti sopraindicati;
    1. La presente ordinanza ha efficacia immediata ed è valida sino a revoca. L’accesso all’area
      interdetta è vietato a chiunque svolga attività ludiche ricreative con l’impiego dei cani
      (cacciatori, tartufai, ecc..)
      salvo autorizzazioni specifiche rilasciate dalle autorità
      competenti;
    2. La presente ordinanza viene adottata al fine di effettuare la BONIFICA DELL’AREA CON
      UNITA’ CINOFILE ANTIVELENO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI ED
      EVENTUALI ESCHE E BOCCONI AVVELENATI
      ;
    3. Si dispone l’avvio di indagini per identificare e perseguire penalmente i responsabili della
      diffusione del veleno nell’area interessata;
    4. Tutte le forze dell’ordine sono incaricate di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza
      ai sensi dell’art. 650 C.P..

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