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giovedì 26 Marzo 2026
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Bocconi avvelenati, il sindaco ordina l’interdizione temporanea del bosco le Serre-Pietra del Melo e Frusceto

Bocconi avvelenati sul territorio di Agnone, il sindaco Daniele Saia ordina l’interdizione temporanea del bosco le Serre-Pietra del Melo e Frusceto. Il primo cittadino di Agnone, avvisato dai Forestali del rinvenimento di bocconi avvelenati in un bosco nei…

Bocconi avvelenati sul territorio di Agnone, il sindaco Daniele Saia ordina l’interdizione temporanea del bosco le Serre-Pietra del Melo e Frusceto.

Il primo cittadino di Agnone, avvisato dai Forestali del rinvenimento di bocconi avvelenati in un bosco nei pressi di Staffoli, ha firmato un’ordinanza urgente con la quale, a scopo precauzionale, vieta qualsiasi attività nell’area Bosco le Serre/Pietra del Melo/Bosco Frusceto

Nell’ordinanza si legge: CONSIDERATO l’accertamento di decessi improvvisi di fauna selvatica e rapaci, unitamente al presunto avvelenamento di un cane da tartufo, in diverse località del Comune di Agnone e, in particolare, nell’area Bosco le Serre/Pietra del Melo/Bosco Frusceto, causati presumibilmente dall’ingerimento di esche e bocconi avvelenati;
VISTA l’ordinanza dell’08 agosto 2025 del Ministero della Salute “Disposizioni sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati”;
RAVVISATA la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e garantire la salute degli animali
presenti nell’area;
CONSIDERATO che l’interdizione temporanea dell’area boschiva è indispensabile per scongiurare
ulteriori pericoli e permettere indagini approfondite;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere
di adottare provvedimenti contingibili e urgenti;
ORDINA

  1. È disposta l’interdizione temporanea dell’area racchiusa nel seguente perimetro Bosco le
    Serre/Pietra del Melo/Bosco Frusceto
    , così individuata:
  • 41°46’09.1″N 14°18’47.5″E
  • 41°46’10.9″N 14°19’24.6″E
    Il divieto si applica in un raggio di 500 metri dai punti sopraindicati;
  1. La presente ordinanza ha efficacia immediata ed è valida sino a revoca. L’accesso all’area
    interdetta è vietato a chiunque svolga attività ludiche ricreative con l’impiego dei cani
    (cacciatori, tartufai, ecc..)
    salvo autorizzazioni specifiche rilasciate dalle autorità
    competenti;
  2. La presente ordinanza viene adottata al fine di effettuare la BONIFICA DELL’AREA CON
    UNITA’ CINOFILE ANTIVELENO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI ED
    EVENTUALI ESCHE E BOCCONI AVVELENATI
    ;
  3. Si dispone l’avvio di indagini per identificare e perseguire penalmente i responsabili della
    diffusione del veleno nell’area interessata;
  4. Tutte le forze dell’ordine sono incaricate di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza
    ai sensi dell’art. 650 C.P..

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