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  • Fauna selvatica: Regione ignora le sentenze e fissa norme più stringenti

    Nascosto tra le righe di una legge regionale sul riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per le prestazioni professionali svolte nell’ambito dei “Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)” ed ulteriori disposizioni, si trova un passaggio con il quale la Regione Abruzzo ha messo mano al famoso articolo 44 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente).

    L’assessore regionale Emanuele Imprudente (Lega)

    Nei mesi scorsi alcune sentenza della Corte Costituzionale avevano precisato che alle operazioni di controllo della fauna selvatica potessero prendere parte anche agli agricoltori provvisti di tesserino di caccia, come altri cacciatori abilitati, guardie venatorie e ambientali volontarie, guardie giurate, a patto che fossero appositamente formati. La decisione della Regione Abruzzo sembra andare in senso diametralmente opposto, fissando ulteriori impedimenti alla già stringente attività di controllo dei cinghiali.

    L’articolo 44, che norma il controllo della fauna selvatica, è sostituito dal seguente:

    1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18 della l. 157/1992; il divieto o la riduzione può riguardare tutto il territorio regionale o solo determinate località e/o tutte o solo talune forme di caccia.
    2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo,
      esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA.
    3. In caso di inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2, la Giunta regionale può autorizzare, d’intesa con gli AATTCC interessati, piani di abbattimento su parere dell’ISPRA.
    4. Il controllo della fauna selvatica all’interno dei centri urbani è autorizzato con ordinanza prefettizia o sindacale sentito l’ISPRA e informati la Regione e l’ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con la presenza ed il
      coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l’esecuzione di eventuali piani di abbattimenti ci si può avvalere della Polizia Provinciale e/o delle Guardie Venatorie Volontarie.
    5. Nel caso il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l’equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformità alla normativa nazionale e regionale nonché al regolamento dell’Ente Parco e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore. Detto controllo è effettuato dal
      personale dipendente del Ente Parco o dai soggetti di cui al comma 7 espressamente autorizzati dall’Ente stesso.
    6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:
      a) degli AATTCC territorialmente interessati;
      b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
      nazionale tramite le loro strutture provinciali;
      c) delle comunità montane territorialmente interessate;
      d) dei comuni territorialmente interessati.
    7. L’attuazione dei piani di abbattimento è coordinata dal personale della Polizia provinciale in collaborazione con gli Atc territorialmente interessati. Per l’esecuzione dei piani di abbattimento la Regione, oltre che del personale della
      Polizia provinciale, può avvalersi dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio:
      a) personale di vigilanza dei Comuni;
      b) guardie venatorie volontarie;
      c) guardie ambientali volontarie;
      d) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, nei limiti territoriali dei fondi di proprietà e di conduzione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio ed opportunamente formati dalla Regione, dagli Atc e dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale.

    L’atto in questione è in attesa di pubblicazione, ma lo si trova on line sul sito della Regione (QUI).

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