Il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo, Antonio Amicuzzi, ha accolto il ricorso presentato dal Wwf sospendendo, di fatto, il calendario venatorio emanato dalla Regione Abruzzo.
La trattazione collegiale in camera di consiglio è prevista il 28 settembre 2016. Intanto i fucili resteranno chiusi negli armadi blindati.
Il presidente della Sezione Primadel Tar Abruzzo ha pronunciato il presente decreto sul ricorso numero di registro generale 390 del 2016, proposto da:
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Pezone, C.F. PZNMHL73R12C632R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Iannini in L’Aquila, via Corradino D’Ascanio 11;
contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione della giunta regionale n. 515 del 2/8/2016 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2016/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso è stata chiesta l’emanazione di misura cautelare provvisoria, “sospendendo l’efficacia del calendario venatorio impugnato e di conseguenza l’attività venatoria in Abruzzo quantomeno con riferimento al capo A) del Calendario venatorio, nella parte in cui consente la caccia alle specie SPEC sia terrestri che acquatiche (Beccaccino, Pavoncella, Moriglione, Marzaiola, Frullino, Codone, Mestolone, Canapiglia, Combattente, Beccaccia, Tortora, Allodola e Quaglia e l’apertura della caccia prima del primo ottobre, con pregiudizio per le specie Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Merlo, Quaglia, Fagiano, Lepre comune e Volpe e la chiusura in violazione delle indicazioni dell’ISPRA per Torbo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Colombaccio”;
Visto il Capo A) di i detto Calendario venatorio e rilevato che, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare che viene fissata per la data del 28 settembre 2016, è prevista la apertura della caccia alla Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Quaglia, Fagiano, Lepre e Volpe per le date del 18, 22, 24 e 25 settembre 2016, nonché al Merlo per le date del 18, 24 e 25 settembre 2016;
Ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, appare prevalente, in questa temporanea fase e nelle more della trattazione del giudizio nella sede collegiale, quello della parte ricorrente volto ad impedire il verificarsi di effetti irreversibili sulla fauna a seguito dell’apertura della caccia nelle dette giornate del 18, 22, 24 e 25 settembre 2016;
Considerato pertanto che allo stato, ferma restando la più propria valutazione nella sede collegiale, sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza che non consentono la dilazione fino alla prossima camera di consiglio con riguardo alla apertura della caccia alla Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Quaglia, Fagiano, Lepre e Volpe nelle giornate del 18, 22, 24 e 25 settembre 2016 e al Merlo nelle giornate del 18, 24 e 25 settembre 2016.
Per questi motivi:
Accoglie l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare nei limitati sensi e termini di cui in motivazione, cioè solo con riguardo alla apertura della caccia alla Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Quaglia, Fagiano, Lepre e Volpe nelle giornate del 18, 22, 24 e 25 settembre 2016 e al Merlo nelle giornate del 18, 24 e 25 settembre 2016.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 settembre 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila il giorno 9 settembre 2016.
Il Presidente
Antonio Amicuzzi