• Editoriale
  • Elezioni: nuova legge regionale del Molise…secondo Niro

     

    Il giorno 3.11.2016, ad iniziativa del consigliere Vincenzo Niro, già Presidente del Consiglio Regionale del Molise e membro effettivo della prima commissione presso il Consiglio Regionale del Molise, è stato presentato un disegno di legge che innova radicalmente il precedente, in materia di elezione del Consiglio Regionale ed in particolare della elezione diretta da parte del popolo del Presidente della Giunta Regionale.

    Con la previsione di tutta una serie di limitazioni, di condizioni, riguardanti la ammissibilità delle liste, la eleggibilità del consiglieri, le decadenze, le supplenze ed altro, si procede al alcune riforme radicali che costituivano già da tempo i punti dolenti nel funzionamento del Consiglio Regionale.

    1)- Il primo punto riguarda la elezione del Presidente della Giunta Regionale, che è a suffragio universale.

     2)- Il secondo riguarda la soppressione del ”listino” che costituiva il premio di maggioranza in favore del partito o della coalizione di partito vincente nella competizione regionale.

    In effetti questo era un istituto tra i più irriverenti dei concetti di democrazia e di rappresentanza dal momento che il  privilegio regionale costituiva una stortura evidente del sistema democratico.

    Alcuni privilegiati, senza affrontare il rischio del giudizio popolare, senza il conseguente e connesso affaticamento nella campagna elettorale, senza alcuna spesa pubblicitaria e di altro tipo, si trovano a sedere sugli scranni del Consiglio Regionale del Molise, in beffa a tutti coloro che quello stesso scranno hanno dovuto conquistare con grandi preoccupazioni, con enorme lavoro competitivo e con i patemi d’animo connessi ai rischi di eventuali insuccessi.

    Con questa norma, quindi, si istituiscono livelli di parità assoluta tra i cittadini che giocheranno ad armi pari nella competizione per raggiungere l’agognatissimo scranno di deputato regionale.

    Non possiamo, pertanto, che condividere la coraggiosa opzione di Niro che speriamo sia agevolmente approvata dal Consiglio Regionale.

     3)- La circoscrizione elettorale è unica e comprende tutti i paesi (137 circa) del Molise, i quali concorrono alla elezione di n.16 Consiglieri Regionali compreso il Presidente.

     4)- Altro istituto importante introdotto con la nuova legge, è la limitazione a due legislature del mandato elettorale.

    Si è avuto, in effetti, nei primi quasi 50 anni di vita legislativa regionale, qualche fenomeno davvero anomalo di chi addirittura è stato eletto cinque volte nella carica di consigliere Regionale.

    Questo fu possibile perché, data la limitatezza demografica della nostre regioni, le striminzite dimensioni di ciascun paese, la incapacità di formazione di comparaggi e ogni altra forma di sottobosco nella ricerca di consenso, potessero verificarsi fenomeni di questo genere che in effetti bloccavano la vita democratica del popolo molisano, impedendo così a molti, meritevoli ed eccellenti, di raggiungere lo scranno agognato, solo perché non in possesso di quelle capacità di maneggio del voto elettorale, dello sfruttamento dei lavori elettorali a fini elettorali.

     5)- Una cosa che avrebbe dovuto essere rivista era, ed è, la formazione dei gruppi nell’interno del Consiglio Regionale, al fine di evitare che un partito, che esprime un solo consigliere regionale, possa costituirsi un gruppo autonomo con una grave dispersione di risorse economiche, di personale impiegato e via di seguito.

     6)-Contro la proliferazione delle liste, viene opportunamente ribadita la inammissibilità delle liste che presentano un numero di candidati inferiori a quindici.

    I vantaggi sono intuibili ed evidenti, giacchè, con l’ammettere alla competizione liste con un numero inferiore a 15 di candidati, significherebbe disperdere la platea dei competitori e creare situazioni di non lieve disagio e confusione tra gli elettori e dispersione notevole di voti.

    Con questo dispositivo si ha una “reductio ad aequitatem” degli attori in competizione con i già descritti vantaggi.

    7)- Naturalmente si tralasciano le altre norme che o sono ripetitive rispetto alle precedenti omologhe, oppure sono di non rilevante significato normativo.

    Comunque un ringraziamento va ovviamente al presentatore e autore della legge, di cui si sentiva il bisogno.

    Avv. Franco Cianci, ex consigliere regionale 

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