Eolico selvaggio, in Molise arriva finalmente lo stop. Una sospensione dei procedimenti autorizzativi fino a quando la Regione Molise non si doterà di un Piano energetico.
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Michele Petraroia, e l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole e alla Tutela dell’Ambiente, Vittorino Facciolla, hanno presentato una proposta di legge regionale dal titolo “Misure urgenti per la gestione coordinata delle energie rinnovabili e la tutela della biodiversità nella Regione Molise”, che nel rispetto della normativa statale vigente stabilisce i criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di nuovi impianti per la produzione di energie rinnovabili e demanda al Consiglio regionale l’adozione di un Piano energetico per la puntuale individuazione dei siti.
Per il tempo strettamente necessario alla definizione del piano energetico di cui sopra, la proposta di legge sospende inoltre i termini dei procedimenti in corso per le autorizzazioni già richieste per la costruzione e l’esercizio degli impianti.
Di seguito il testo della proposta di legge regionale.
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:
“Misure urgenti per la gestione coordinata delle energie rinnovabili e la tutela della biodiversità nella Regione Molise”
Il Consigliere Il Consigliere
Vittorino Facciolla Michele Petraroia
Relazione Illustrativa
Il contesto generale. La superficie del territorio regionale è pari a 4.460 km quadrati per una popolazione pari a 313.000 abitanti, suddivisi fra 136 comuni per una densità pari a 70 abitanti per kilometro quadrato. In questo contesto il Servizio energia Regione Molise con nota n. 20310/10 del 6 dicembre 2010 dichiarava alla detta data autorizzati 408 aerogeneratori ed in itinere progetti per la dislocazione sul territorio regionale di altri 2131 aerogeneratori per un totale di 2539 torri eoliche (con una densità pari a 1 aerogeneratore per poco più di 1,5 km quadrati).
Da notarsi, inoltre, che il 54% del territorio molisano è sottoposto a vincolo paesaggistico (v. l.r. n. 24/1989) per effetto della pianificazione paesaggistica regionale e dei provvedimenti ministeriali per effetto della l.n. 1497/1939 e s.m.i per un’ulteriore percentuale del 13%.
Il quadro normativo. La disciplina generale in materia di energie rinnovabili è il d. lgs. n. 387/2003, il cui art. 12, co. 3 stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energie alternative sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico.
Più in particolare, l’allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010, Linee guida per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, relativamente all’individuazione delle aree non idonee (par. 17), indica alcuni criteri sulla base dei quali ciascuna regione individua le aree non idonee all’installazione degli impianti. In particolare, si prevede che la Regione possa tener conto delle elevate concentrazioni di impianti nella medesima area (v. supra), della particolare sensibilità o vulnerabilità di particolari aree alle trasformazioni territoriali o del paesaggio.
Infine, il D.M. 15 marzo 2012, attribuisce alle regioni gli obiettivi da raggiungere in termini di produzione di energie rinnovabili fino al 2020.
L’interpretazione giurisprudenziale. Di fatto, dunque, precisa la giurisprudenza costituzionale, alle Regioni è consentito individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto..qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti (Corte Costituzionale, n. 13 del 2014), mentre rimane fermo come principio generale il favor per la massima diffusione ed utilizzazione delle energie rinnovabili (Corte costituzionale, n. 224 del 2012).
Per le ragioni esposte risulta evidente, l’urgenza di un esame delle richieste di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica in un quadro generale conoscitivo certo, più ampio e completo, quale solo può derivare dall’adozione di un piano energetico regionale, che possa garantire il soddisfacimento della specifica condizionalità ex ante e che consenta di dar attuazione alle norme ed agli orientamenti comunitari alla base della programmazione 2014-20, che richiedono di favorire la massima diffusione delle energie rinnovabili, garantendo al contempo alla regione di predefinire le aree non idonee all’installazione dei suddetti impianti, in ragione delle specificità del proprio territorio e della tutela del paesaggio e della biodiversità regionali, anche per garantire ai soggetti interessati all’installazione dei suddetti impianti di conoscere ab origine le aree ed i siti da ritenersi necessariamente esclusi da tali interventi, in modo da poter pianificare con congruo anticipo le proprie strategie imprenditoriali con evidente risparmio di costi e tempi.
Per tali ragioni e nelle more dell’adozione del suddetto piano energetico regionale si rende necessario sospendere il decorso dei termini procedimentali finalizzati al rilascio della autorizzazioni di cui all’art. 12, d.lgs. n. 387/2003.
Proposta di Legge regionale
Articolo unico
- La Regione Molise nell’ambito delle proprie competenze persegue organicamente l’utilizzo delle diverse forme di energie alternative rinnovabili nel rispetto dell’ecosistema e del paesaggio regionale. La Giunta regionale entro 6 mesi prorogabili a dodici su richiesta motivata degli uffici procedenti e decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il Piano energetico regionale ed adotta atti di programmazione volti ad individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Fino all’approvazione da parte del Consiglio regionale, è sospeso l’iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.
- Ai fini della tutela della biodiversità, nella Regione Molise con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché ai fini della tutela dei tratti identitari del territorio molisano e delle produzioni agricole di pregio, è vietata, fino all’approvazione degli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, l’installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,300 KW nelle seguenti aree:
- Important bird areas;
- Buffer di area di 2 km attorno al perimetro dei SIC;
- Buffer di area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
- Aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo;
- Siti o zone di interesse archeologico, sottoposti a vincolo ovvero perimetrate, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché aree o siti riconosciuti di importante interesse storico artistico ovvero architettonico, ai sensi del medesimo d.lgs. n. 42/2004;
- Paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni relative a vigneti ovvero uliveti certificati IGP, DOP, STG, DOC, DOCG);
- Aree naturali protette ed inserite nell’Elenco Ufficiale aree naturali protette, nonché zone individuate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, caratterizzate dalla presenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti indicati al comma 1;
- Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e /o rischio idrogeologico inserite nei piano di assetto idrogeologico.