Le profonde trasformazioni indotte dalla rivoluzione digitale da tempo hanno coinvolto anche il lavoro giornalistico. L’espansione dei canali di comunicazione e il moltiplicarsi delle piattaforme ha portato ad un aumento esponenziale di “giornalisti di fatto”, giovani e meno giovani che non riescono ad accedere al praticantato. Per far fronte a questi mutamenti l’Ordine dei giornalisti ritiene indispensabile aggiornare alcune modalità di accesso all’esame di Stato. Il Consiglio nazionale, riunitosi il 28 marzo, dopo ampia discussione, ha varato a larga maggioranza la revisione delle linee interpretative dell’art.34 della legge 69 del 1963. In base al nuovo testo, frutto di una proficua e leale collaborazione con il Ministero della Giustizia, i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia, potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. Tale modalità consente, in aggiunta alle altre previste dalla legge, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile.
I nuovi criteri interpretativi si pongono l’obiettivo di andare incontro ai tanti che svolgono attività giornalistica, ma non possono essere riconosciuti, lavorando negli uffici stampa, sui social media e con le nuove tecnologie digitali. Una realtà composta soprattutto da freelance e precari che ambiscono ad entrare a pieno titolo nel perimetro del giornalismo.
La domanda di iscrizione dovrà quindi documentare la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica con particolare riferimento alla produzione giornalistica e alla certificazione della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione.
Viene richiesto un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G. Lo svolgimento del praticantato, sempre di 18 mesi, sarà vigilato dai Consigli regionali anche con la designazione di un tutor e con apposite attività formative. I nuovi criteri interpretativi dell’art.34 entrano in vigore dal prossimo primo di aprile.