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  • Guardia medica, la Corte di Appello: l’indennità di rischio non è automatica

    La Corte di Appello di L’Aquila con sentenze emesse il 6.2.2020, ha ritenuto che la indennità di rischio prevista dall’ Accordo Integrativo Regionale non sia compatibile con l’Accordo Collettivo Nazionale, contrariamente a quanto sostenuto ed accettato pienamente dai Tribunali di Chieti, Vasto, Lanciano, Sulmona, Avezzano, L’Aquila e Teramo.
    La Corte ha interpretato in senso sfavorevole la sentenza della Corte Costituzionale n. 157-2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nota legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018.
    I Giudici di Appello, così scrivono: «…. è evidente che la disposizione di cui all’art. 13 primo comma del capo II dell’AIR, nel prevedere un compenso aggiuntivo di euro 4/ora quale indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico, si pone in conflitto, da un lato, con la struttura della retribuzione delineata dall’art. 8, secondo comma dell’ACN, che non prevede alcun compenso aggiuntivo correlato alla tipologia dell’incarico, e, dall’altro, con il carattere “onnicomprensivo” degli importi del trattamento retributivo stabiliti dall’art. 72 ACN. Tale conclusione non risulta scalfita dal rilievo che, ai sensi del nono comma dell’art. 14 ACN, nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti “parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale”, atteso che l’AIR 2006 non individua alcun “parametro di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà” in cui verserebbero i medici della continuità assistenziale operanti nella regione Abruzzo, avendo correlato la corresponsione del compenso aggiuntivo esclusivamente alla “tipologia dell’incarico”, riconoscendo così la predetta indennità in modo automatico ed indifferenziato a tutti i medici che svolgono tale attività convenzionale nel territorio abruzzese».

    «In altre parole, la Corte di Appello ritiene che il compenso del Medico di continuità assistenziale previsto dall’ACN è onnicomprensivo, – spiega l’avvocato Riccardo Crocetta – e che l’AIR può prevedere compensi ulteriori solo ed esclusivamente per remunerare il raggiungimento di obiettivi, oppure particolari e dettagliate condizioni (di disagio e difficoltà). Pertanto, i Giudici di Appello hanno ritenuto l’indennità di rischio eccessivamente generica, in quanto non preciserebbe le condizioni di disagio e difficoltà che intendeva remunerare e soprattutto hanno criticato la sua caratteristica di indennizzo “automatico”, riconosciuto a tutti i medici, di tutte le sedi. Conseguentemente, nonostante il Tribunale di Chieti ed il Tribunale de L’Aquila avessero ritenuto che la indennità di rischio fosse compatibile con l’Accordo Collettivo Nazionale, anche alla luce della menzionata sentenza 157-2019 della Corte Costituzionale, la Corte di Appello ha interpretato tale sentenza in modo restrittivo e penalizzante per i Medici di Continuità Assistenziale».

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