• In evidenza
  • L’Avvocatura regionale: non si può andare a caccia prima di conoscere la decisione del Tar

    L’Avvocatura regionale: non si può andare a caccia prima di conoscere la decisione del Tar.

    L’ufficio legale della Regione Abruzzo risponde alle richieste di chiarimento inoltrate dall’ArciCaccia. E domani il Tar deciderà sulla sospensiva del calendario venatorio.cacciare

    Profumatamente pagati per dare delle risposte ovvie. Parliamo dei giuristi dell’avvocatura regionale che hanno risposto alle richieste di chiarimento arrivate dall’ArciCaccia nazionale.

    In un linguaggio contorto e in un italiano non propriamente scorrevole (vedi testo in fondo, ndr), l’avvocatura della Regione Abruzzo spiega che il decreto che sospende la caccia, assunto provvisoriamente in via d’urgenza dal presidente del Tar, resta efficace fino a quando lo stesso Tar non si pronuncerà sulla sospensiva in sede collegiale, cioè durante la camera di consiglio fissata per domani. In tale sede potrà essere confermato oppure revocato il provvedimento cautelare emanato dal presidente. Se confermato la caccia in Abruzzo resta sospesa fino alla definizione del merito, presumibilmente tra qualche anno visti i tempi della giustizia amministrativa. Tradotto: salta l’intera stagione venatoria.dino pepe

    Se invece in camera di consiglio il Tar domani non confermerà la misura cautelare adottata dal presidente, si potrà finalmente andare a caccia.

    La statistica dice che difficilmente il collegio smentisce il presidente…

    Francesco Bottone

    effebottone@gmail.com

    tel: 3282757011

    Di seguito la quasi incomprensibile nota dell’Avvocatura regionale:

    Gentile Assessore,
    a riscontro della richiesta formulata in merito all’efficacia Decreto TAR n.390/2016 si chiarisce che la misura cautelare provvisoria accordata dal Presidente del TAR Abruzzo in accoglimento della richiesta formulata dal WWF conserva la propria efficacia, ai sensi dell’ art.56, comma 4, D.Lgs.n.104/2010 , sino alla trattazione collegiale ed in camera di consiglio della domanda cautelare ex adverso proposta contestualmente alla proposizione del ricorso. Trattazione che avverrà, come è noto, nella camera di consiglio di domani 28 settembre.
    Fino alla suddetta trattazione e alla conseguente decisione, da parte del Collegio giudicante (da adottarsi previa instaurazione di contradditorio), di accoglimento o di rigetto delle misure cautelari richieste dall’Associazione ricorrente, persiste il mantenimento della res aduhc integra disposto con la tutela presidenziale provvisoria di cui in oggetto.
    Il decreto perderà invece efficacia se il collegio non provvederà sulla domanda cautelare nella camera di consiglio all’uopo fissata per domani (art.56, comma 4).
    Confidando di aver fugato ogni dubbio interpretativo insorto e con riserva di tempestivi aggiornamenti in merito agli esiti dell’udienza di domani, si porgono i più cordiali saluti.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.