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  • Le ordinanze vieta botti sono illegittime, sindaci bacchettati dal Tar

    Puntuali, come un copione che stancamente si ripete ogni anno, arrivano le polemiche per gli «schiamazzi» notturni che avrebbe provocato la recente sfilata dei Babbo Natale e le richieste al sindaco di vietare i botti di capodanno. Nei giorni scorsi le strade di Agnone sono state invase da centinaia di giovani e meno giovani travestiti da Babbo Natale. Una sfilata goliardica, tranquilla, simpatica e colorata, che però siccome si è protratta fino a tarda ora ha finito per tirarsi dietro qualche episodio inevitabile, come ad esempio qualche ragazzotto ubriaco. Nessun problema di ordine pubblico, nessun danneggiamento denunciato alle autorità, solo qualche allegra risata, magari dopo l’ora di cena, e diverse sbronze da far passare.

    Tanto è bastato per creare le solite polemiche alimentate e favorite dai social. Si è tirato fuori il solito cliché degli «schiamazzi» notturni, quasi a demonizzare la voglia di far festa dei più giovani. E oltre alle sterili polemiche contro la sfilata dei Babbo Natale, postate artatamente per conquistare qualche click in giorni di rarefazione di contatti, torna la richiesta al sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, di vietare, con apposita ordinanza, i sia pur discutibili e pericolosi botti di Capodanno, perché pare facciano paura a cani e gatti di affezione. Già appare castrante che in una liberaldemocrazia si invochi l’autorità per imporre divieti alla libertà altrui, ma al di là di queste opinioni, sbirciando altrove si appura che si tratta di vere e proprie ordinanze liberticide censurate anche dai giudici amministrativi del Tar.

    Ad esempio, la sentenza n. 1051/2022 del Tar Lombardia ha stabilito che: «È illegittima la norma del regolamento comunale che vieta l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici sul presupposto che possano configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, in quanto è in contrasto non solo con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie in materia, ma anche sproporzionato ed eccedente, per la sua indiscriminata ampiezza, rispetto allo scopo prefissato (benessere animale, ndr) oltre che lesivo della libertà di iniziativa economica».

    E con una seconda sentenza, la n. 2034/2022, il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha dichiarato invece illegittima la norma del regolamento comunale che vieta di accendere fuochi d’artificio, in quanto la materia non è di competenza dell’Ente locale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, essendo fonte occasionale di inquinamento. Le ordinanze dei sindaci, inoltre, sono emanate dal sindaco nell’ambito di quei provvedimenti ritenuti “contingibili e urgenti” secondo quanto previsto dall’articolo 54 del Testo unico per gli enti locali (Tuel). Proprio il Tuel, tuttavia, specifica che tali atti possono essere emanati «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

    Quali sarebbero, ad Agnone o a Poggio Sannita per dire, questi “gravi pericoli“? Con circolare n. 18798 del 9 dicembre 2016, il ministero dell’Interno ha al riguardo specificato che «La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è quindi legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento…(omissis)… si osserva che la natura innovativa di tali ordinanze, che pongono limiti quasi assoluti all’impiego di tutte le tipologie di articoli pirotecnici, incida sulla vigente disciplina legislativa in materia, nonostante dalle ordinanze non emergano situazioni di contingibilità e urgenza».

    La presunta paura di cani e gatti per i botti non configura un elemento di necessità ed urgenza tale da giustificare l’emanazione di una ordinanza da parte del sindaco, questo appare evidente alla luce della più elementare logica. Vietare, con una ordinanza, ciò che è invece lecito e di libera vendita, è illegittimo, lo capirebbe anche un sindaco o un animalista.

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