ANSA) – ROMA, 26 FEB – Scuole chiuse per neve. Ma quali sono le conseguenze di questa decisione per gli studenti e il personale scolastico? Il ritardo o l’assenza nel prendere servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (compresa, quindi, anche l’emergenza neve) viene fatta rientrare – sottolinea Skuola.net – nella casistica generale prevista dall’articolo 1256 del Codice Civile, che afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Non è dunque dovuto alcun recupero per le ore di lavoro eventualmente non prestate, con pieno diritto alla retribuzione. Nel caso degli studenti l’assenza non viene conteggiata. E qualora – per motivi non dipendenti dalla volontà dei ragazzi – la scuola rimanesse chiusa per più giorni e per questo motivo non si raggiungesse il tetto di almeno 200 giorni di lezioni (richiesto dalla legge per la regolarità dell’attività didattica), l’anno scolastico sarebbe comunque salvo. A questo proposito nel febbraio 2012 (quando le scuole di Roma rimasero chiuse a causa dell’ultima forte nevicata sulla Capitale), il Ministero dell’Istruzione emise una nota in cui specificò che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”. (ANSA).
Scuola: se chiusa per neve assenze non conteggiate
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