Militari del N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, hanno elevato una sanzione amministrativa, per un importo di mille euro nei confronti di un centro di distribuzione bevande operante in provincia di Chieti.
I militari hanno rinvenuto in vendita, presso la grande distribuzione, alcune bottiglie di “Genziana”, priva della corretta denominazione di vendita ai sensi del Reg. UE 787/2018. Infatti ai sensi del punto 18 dell’All. 1 del Regolamento, la denominazione di vendita “Genziana” è riservata a distillati, non aromatizzati, che hanno una gradazione alcolica minima di 37,5% vol.
La nota bevanda prodotta nella regione Abruzzo, inserita nell’elenco dei P.A.T (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), è invece un “Liquore”, prodotto con infuso di radice di genziana in Alcol e/o vino con gradazione alcolica di molto inferiore rispetto al distillato.
La corretta denominazione di vendita, come riportato nell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la tipologia “Bevande analcoliche, distillati e liquori” prevista dalla Regione Abruzzo, è “Liquore a base di gentiana lutea l., Amaro di genziana, Digestivo di genziana”.
L’inserimento della denominazione di vendita, obbligatorio anche ai sensi del Reg. UE 1169/2011, consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli e di non essere indotto in errore sulle qualità o le caratteristiche degli alimenti.
Si ricorda che, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni relative all’origine dell’alimento ed alle altre indicazioni obbligatorie devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto, al fine di consentire una scelta consapevole del consumatore.