Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S. e LNDC contro la delibera di giunta regionale n. 355 del 14 giugno 2025, che approva il calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026.

«La sentenza, pronunciata il 3 dicembre 2025 conferma la legittimità dell’impianto regionale, fondato sui pareri del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e sui dati ISPRA sullo stato di conservazione delle popolazioni migratorie, consentendo per le specie turdidi cesena e tordo sassello la caccia fino al 31 gennaio 2026, tordo bottaccio fino al 19 gennaio 2026, come previsto dal calendario venatorio.
Le motivazioni del TAR hanno ritenuto infondati i motivi di ricorso, che denunciavano violazioni della direttiva Uccelli 2009/147/CE, del principio di precauzione e delle norme sulla VIA/VAS. Il TAR ha riconosciuto la solidità dell’istruttoria regionale, e dei dati scientifici prodotti dall’Ufficio Studi di Federcaccia, la stabilità degli indici cinegetici e la necessità di valutazioni su scala nazionale/internazionale per specie migratorie, escludendo lacune motivazionali o illogicità» spiega Franco Porrini, presidente regionale Federcaccia Abruzzo.
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio insieme al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e alla Federazione Italiana della Caccia, unica associazione venatoria intervenuta attivamente a tutela del calendario.

«Grazie all’anticipazione della camera di consiglio chiesta da Federcaccia, la decisione è arrivata prima della chiusura della stagione, evitando incertezze per i cacciatori abruzzesi. “La tenacia e la serietà dimostrate dalla Regione Abruzzo e da Federcaccia hanno premiato il lavoro silente e corretto svolto a tutela dei cacciatori e del settore venatorio. Questa sentenza conferma la correttezza scientifica del nostro calendario e rappresenta una vittoria per la gestione sostenibile della fauna, al fianco delle tradizioni e dell’economia rurale abruzzese», chiude Franco Porrini.
Il Tar inoltre condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 6000, oltre accessori di legge, da corrispondere in parti uguali alla Regione Abruzzo, al Ministero
costituito in giudizio e alla Federazione italiana per la caccia.