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  • Cacciato dal Consiglio, Lombardi: «Il contenzioso con il Comune non pregiudica la mia imparzialità»

    Il Consiglio comunale di San Pietro Avellana, nei giorni scorsi, ha votato a maggioranza la sopravvenuta incompatibilità con la carica di consigliere comunale dell’ex sindaco di lungo corso Francesco Lombardi. Il diretto interessato, attuale consigliere eletto all’opposizione, ha presentato delle memorie difensive per dimostrare che la presunta incompatibilità in realtà non si configura affatto. Il tutto nasce dalla pendenza di una lite giudiziaria promosso da Lombardi nei confronti del Comune, sulla quale dovrà esprimersi, nei prossimi mesi, la sezione Lavoro e previdenza del Tribunale di Isernia competente per territorio.

    L’ex sindaco Francesco Lombardi, oggi consigliere di opposizione

    «La controversia in questione ha ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di pagamento da parte del Comune e in favore del sottoscritto quale lavoratore autonomo, degli oneri previdenziali relativi ai due mandati di Sindaco svolti nel periodo 2011–2021 ai sensi dell’art. 86, comma 2, TUEL. – spiega Francesco Lombardi – Si tratta dunque di una pretesa di natura esclusivamente patrimoniale, riferita a rapporti esauriti, fondata su un diritto soggettivo individuale già maturato». La giustificazione giuridica del tentativo di “defenestrare” il consigliere Lombardi da parte della maggioranza guidata dalla sindaca Simona De Caprio è data dall’articolo 63 del Testo unico degli enti locali, che disciplina appunto le ipotesi di incompatibilità dei consiglieri comunali. In base a quanto disposto da quell’articolo chi ha una lite pendente con un ente locale non può ricoprire alcuna carica all’interno dell’ente medesimo.

    «La causa pendente davanti al giudice del lavoro è stata instaurata dal sottoscritto al fine di veder riconosciuto e liquidato il diritto al versamento degli oneri previdenziali relativi al periodo in cui ha svolto il mandato di sindaco, dal 2011 al 2021. – continua Lombardi – La lite in questione è pienamente assimilabile alle comuni controversie patrimoniali in cui un soggetto, già titolare di un credito nei confronti di un ente pubblico, esercita in giudizio un diritto soggettivo perfetto. Né la pendenza di tale giudizio né l’eventuale soccombenza dell’ente sono idonee a incidere sull’assetto complessivo degli interessi pubblici gestiti dal Comune, trattandosi di un contenzioso limitato nel suo oggetto e del tutto avulso dalle scelte politico-amministrative che il sottoscritto, quale consigliere, è chiamato a contribuire a formare». Invece la “lite pendente” di cui all’art. 63 Tuel, aggiunge Lombardi, «deve essere intesa come controversia che, per oggetto e struttura, ponga l’amministratore in una stabile opposizione rispetto agli interessi generali dell’ente, in modo tale da pregiudicarne l’imparzialità nell’esercizio della carica». Secondo il consigliere di minoranza, dunque, non c’è alcuna incompatibilità sopravvenuta e quindi può restare in carica.

    La sindaca Simona De Caprio

    «Nel caso di specie, la posizione del sottoscritto, quale creditore per contributi previdenziali relativi a mandati ormai esauriti, non incide sulle future deliberazioni del Consiglio comunale, né determina alcuna pressione indebita sulla struttura amministrativa. – insiste infatti Lombardi – Al più, il Comune sarà chiamato a eseguire una decisione giudiziale a lui sfavorevole, al pari di quanto avviene in qualsiasi contenzioso di lavoro o di previdenza». L’eventuale declaratoria di incompatibilità costituirebbe una «misura estremamente gravosa e sproporzionata rispetto al tipo di interesse in gioco, poiché priverebbe l’elettorato del proprio rappresentante democraticamente scelto».

    «Alla luce del principio di proporzionalità, – chiude Francesco Lombardi – la disciplina delle incompatibilità deve essere applicata solo quando ciò sia strettamente indispensabile a prevenire situazioni di effettivo conflitto strutturale: situazione che, per le ragioni esposte, non ricorre nel caso di specie».

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