PUBBLICHIAMO, di seguito, la posizione di Giacomo Nicolucci, presidente regionale di Eps, e Angelo Pessolano, presidente provinciale ArciCaccia Chieti, in merito alla recente ordinanza del Tar Abruzzo sul calendario venatorio della Regione Abruzzo.
«Basta prendere il Calendario Venatorio approvato con la DGR del 14 agosto e considerare che oggi lo stesso è di fatto modificato per quanto attiene:
1) la caccia alla tortora (secondo le modalità previste dal CV) che è considerata aperta dalla terza domenica di settembre;
2) le specie Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella D’acqua, Germano Reale, Marzaiola, Pavoncella, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Moriglione, che sono cacciabili (sempre con le modalità previste dal CV) a partire dal 2 ottobre con chiusura al 20 gennaio;
3) la caccia alla Beccaccia che chiude il 31 dicembre;
4) la caccia al Beccaccino che chiude il 31 dicembre;
5) il fatto che è vietata la generica “caccia vagante” oltre il 31 dicembre 2019 (con l’eccezione per la caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate). Questo è tutto. Il Tar non si è pronunciato sul prelievo di Allodola e Coturnice né sulla situazione della ZPE/Area contigua per quanto attiene ai cacciatori ivi non residenti. Ed è un aspetto processuale non di agevole spiegazione ai non esperti di diritto processuale amministrativo il fatto che il 4 dicembre 2019 è stata fissata l’udienza di discussione di merito, nella quale, in genere, si confermano le decisioni già prese in sede cautelare, con i dovuti approfondimenti in parte motivati e non senza la possibilità di “sorprese”, come la decisione sui motivi di ricorso omessi di esame in data di ieri (allodola, coturnice, area contigua). Cosa dovrebbe fare la Regione adesso? Ringraziare che non è andata peggio in primis. E poi assolutamente niente: ma solo emanare un comunicato come questo, giacché il provvedimento impugnato è solo sospeso di efficacia ma non (ancora) annullato».