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  • Danni da fauna selvatica, la Cassazione “rivoluziona” decenni di giurisprudenza: risponde sempre la Regione

    Una sentenza «rivoluzionaria». E’ quella n. 7969 con cui lo scorso 20.04.2020 la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo, ha modificato il proprio orientamento sulla responsabilità per i danni da fauna selvatica.

    Dopo aver ripercorso in maniera dettagliata il lungo iter giurisprudenziale sviluppatosi nel corso di decenni, ed aver preso atto della conseguente condizione di oggettiva ed estrema difficoltà patita dai danneggiati per l’esercizio in giudizio della tutela dei diritti, in relazione tanto all’individuazione del soggetto responsabile quanto alla dimostrazione della condotta colposa adottata dall’ente che avrebbe potuto evitare il danno, la Suprema Corte dà un taglio netto al passato e rivoluziona il proprio orientamento. Anche in caso di deleghe di funzioni ad altri enti, come gli Atc ad esempio, il soggetto che risponde dei danni è la Regione, su cui incombe la responsabilità oggettiva contemplata dall’art. 2052 codice civile, ossia quella gravante sul proprietario di un animale domestico, il quale risponde sempre dei danni cagionati dall’animale, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che sia smarrito o sfuggito, salvo caso fortuito.

    L’avvocato Rosario Di Giacomo, dirigente dell’associazione venatoria Enalcaccia della Provincia di Chieti,


    La Regione, nel caso in cui ritenga di imputare il danno ad un diverso ente, a cui abbia delegato funzioni ovvero che detenga funzioni amministrative proprie, potrà rivalersi chiamandolo in causa nello stesso giudizio in cui è stata convenuta, ma dovrà fornire la prova della condotta colposa adottata dall’altro ente.
    Ne abbiamo parlato con l’avvocato Rosario Di Giacomo, dirigente dell’associazione venatoria Enalcaccia della Provincia di Chieti, che ha gentilmente accettato di commentare il pronunciamento suprema corte: «Con questa sentenza la Cassazione muta la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica e rende più agevoli le azioni risarcitorie, interrompendo di fatto quella sorta di privilegio di cui godeva la pubblica amministrazione e che la rendeva spesso immune da condanne, a causa di un gravoso onere probatorio ingiustamente addossato su sfortunati cittadini danneggiati. Se questo orientamento sarà confermato, auspicabilmente anche da una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, le Regioni andranno esenti da responsabilità solo se riusciranno a provare il caso fortuito, e ciò appare oggettivamente difficile.

    L’assessore regionale alla Caccia, Emanuele Imprudente

    Oltre alla maggior tutela in favore dei cittadini danneggiati, la sentenza appare innovativa rispetto al ruolo cardine attribuito alle Regioni, le quali potranno rivalersi su altri enti dotati di funzioni di gestione propria o delegata (ad esempio Enti Parco, Province ed Atc, ndr), solo dimostrando le specifiche condotte colpose ad essi imputabili e causalmente connesse ai danni lamentati. E’ ovvio che se il trasferimento o il pieno assolvimento delle funzioni assegnate ad altri enti presuppone, ad esempio, il conferimento di risorse mai disposte, le Regioni non potranno efficacemente far valere la responsabilità altrui. Ciò apre indubbiamente nuovi scenari che impongono un repentino cambio di passo da parte di molte Regioni, soprattutto di quelle che presentano una programmazione disorganica e poco incisiva rispetto alla gestione di quelle specie di fauna selvatica particolarmente invasive».

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