Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo da parte di Albino Iacovone.
Nella mia lunga attività amministrativa sono stato destinatario di 18 procedimenti penali per denunce e querele che estensori anonimi e colleghi amministratori si dilettavano a sporgere nei miei confronti per fatti e circostanze che a parere loro erano di natura illecita.
Ben 16 di questi procedimenti si sono conclusi, in tempi ragionevoli, con decreti e/o ordinanze di archiviazioni da parte del Gip dei tribunali di Isernia, Cassino, Salerno e Sant’Angelo dei Lombardi “per insussistenza del fatto di reato”.
Gli altri 2 procedimenti, davanti al tribunale di Isernia e la Corte di Appello di Campobasso si sono conclusi con assoluzioni con formula piena “perché il fatto non sussiste” e “perché il fatto non costituisce reato”.
In sostanza mi è stato sempre riconosciuto dai giudici della Repubblica (con decreti di archiviazione e con sentenze di piena assoluzione) il mio legittimo diritto di critica politica e di manifestazione del pensiero nell’ambito del principio costituzionalmente garantito e nei limiti della verità dei fatti e della continenza.
Con più accortezza ed approfondimento delle inconfutabili prove documentali da me prodotte in fase di indagini preliminari i due ultimi procedimenti penali potevano già concludersi con le richieste di archiviazioni da parte del pubblico ministero in luogo del decreto di citazione a giudizio con consequenziale dibattimento davanti al giudice monocratico del tribunale di Isernia.
Ora, questo sostituto procuratore della Repubblica, non solo ha visto crollare l’impianto accusatorio ma, unitamente ai tempi del dibattimento, ha contribuito ad una durata irragionevole del procedimento penale con conseguente diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
La Corte di Appello di Campobasso, con decreto monocratico n.103/ 2016 ha accolto il mio ricorso proposto ex legge n.89/2001 e s.m.i.(cosiddetta Legge “Pinto”) ritenendo che “l’ indennizzo vada fissato (secondo i parametri di cui all’ art.2 bis, co.1,l.n.89/01 cit) in 700 euro per ciascun anno e per la frazione di anno superiore a sei mesi, misura che appare congrua in ragione del pregiudizio non patrimoniale subito dall’istante per il protrarsi del procedimento, commisurato al tipo di reato contestato all’ istante (art.81, 595 e 61 n.10 c.p.), alla media complessità del processo, nell’ambito del quale non risulta che l’ odierno istante abbia tenuto condotte dilatatorie, ed al suo esito totalmente positivo per lo Iacovone, assolto per insussistenza del fatto”.
Con il predetto decreto il Ministero della Giustizia viene, pertanto, condannato a pagare oltre all’indennizzo con relativi interessi anche le spese legali sostenute.
Chi paga sono sempre e comunque i contribuenti! E sinceramente questo tipo di giustizia non mi piace!
Albino Iacovone, ex Sindaco di Castelverrino