Poco più di duemila euro di spesa per l’acquisto di armi e munizioni. Nessuna corsa agli armamenti da parte dell’amministrazione Saia, ma solo dotazioni necessarie da assegnare ai nuovi agenti della Polizia municipale. Semplici strumenti da lavoro, al pari di penne, fischietti e blocchetti per le contravvenzioni, che garantiranno agli agenti in servizio una maggiore capacità operativa a tutto vantaggio della sicurezza per i cittadini.

E’ quanto stabilito dalla Giunta comunale nel corso della seduta di qualche giorno fa. La deliberazione è stata assunta all’unanimità, con il voto favorevole del sindaco Saia, del vicesindaco Raffaele Masciotra e degli assessori Mario Petrecca, Enrica Sciullo e Michela Cerbaso. Una legge dello Stato, precisamente la numero 65/86, al comma 5, prevede che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.

Considerato che a due nuovi agenti della Polizia locale è stato conferito con decreto prefettizio l’incarico di “Agente di Pubblica Sicurezza”, la Giunta Saia ha ritenuto opportuno provvedere all’acquisto di due nuove pistole semiautomatiche in calibro 9×21 di caratteristiche similari a quelle già in uso agli altri componenti della Polizia locale, con apposito munizionamento e relativo cinturone con fondina. Per poter provvedere alla nuova fornitura dell’arma è necessario, ovviamente, il nulla osta preventivo da parte della Questura di Isernia, alla quale però si deve inviare la relativa delibera di Giunta. E quindi l’esecutivo, all’unanimità, ha provveduto a questo primo adempimento propedeutico, demandando al responsabile della Polizia locale facente funzioni, la segretaria generale Maria Teresa Miraldi, l’acquisto di due pistole semiautomatiche marca Beretta.

La scelta è caduta su un modello “M9A1” calibro 9X21 e una “PX4 STORM COMPACT” di pari calibro. Inoltre il Comune provvederà alla dotazione del relativo munizionamento, pari ad almeno duecento colpi, e verranno acquistati anche due cinturoni con fondina porta pistola. La spesa relativa all’acquisto di due pistole, due cinturoni con fondina e relativo munizionamento, ammonterà a complessivi € 2.133 Iva inclusa, spesa che trova regolare copertura sul cap. 1924/7 attinente alle finalità del presente provvedimento. Con separata e successiva votazione unanime, stante l’urgenza di adottare i provvedimenti consequenziali, la Giunta ha dichiarato il deliberato immediatamente eseguibile. Una volta armato il personale della Polizia locale, si tratterà poi di addestrarlo opportunamente all’uso legittimo delle armi, acquisendo la giusta manualità.

E sempre in materia di armi da fuoco, potrebbe essere interessante informare i cittadini e i diretti interessati che il sindaco in carica, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza nei Comuni dove non vi sia un Commissariato di Polizia, ha la facoltà, ope legis, di armarsi e di girare armato sul territorio di competenza comunale. Lo prevede infatti il combinato disposto dall’articolo 15 della legge numero 121/1981, rubricata “Autorità locali di pubblica sicurezza”, e dell’articolo 73 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sul punto è intervenuta a fare chiarezza la Corte di Cassazione, che nella nota sentenza Cass. pen. Sez. I, 10/04/1995, n. 2178, ha sancito che: “Il sindaco di Comune privo di ufficio di pubblica sicurezza, al quale compete la qualifica permanente di ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi degli art. 6 e 12 r.d. 31 agosto 1907 n. 690, è esentato dall’obbligo di denuncia della detenzione di armi di cui all’art. 42 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, a norma dell’art. 38, comma 2, lett. c), r.d. n. 773 del 1931, essendo autorizzato al porto delle medesime senza licenza, ex art. 73, comma 1, r.d. n. 635 del 1940.” (Foro It., 1995, II, 545)”. Tale orientamento è stato recentemente confermato da Cass. Pen., Sez. 1, n. 17546/2021, Pres. Siani, Rel. Mancuso, ud. 24/11/2020: “[…] il sindaco del Comune di […] – privo di un commissariato di polizia – è ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 15 della legge n. 121 del 1981, e rientra per tale ragione tra le categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di denuncia previsto dal suddetto art. 38 T.U.L.P.S.”. Forse il sindaco Saia non lo sa, ma potrebbe girare armato, perché ne ha facoltà, almeno sul territorio comunale di Agnone.
Francesco Bottone