L’Abruzzo torna in zona rossa, per un giorno forse, comunque retrocede rispetto alla zona arancione attuale.
Di seguito il testo del decreto del presidente del Tar Abruzzo appena pubblicato:
Pubblicato il 11/12/2020
N. 00241/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00416/2020 REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo.
Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 416 del 2020, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura Distrettuale, Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale,
domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S.
Domenico;
contro Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania
Valeri, Marianna Cerasoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale Abruzzo n. 106 del 6 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal
ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
1.§. Con il presente gravame la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Salute, hanno impugnato l’ordinanza n. 106 del 6 dicembre con cui il Presidente della Giunta regionale, in difformità all’Ordinanza del Ministro della Salute 5 dicembre 2020 (che aveva confermato per la Regione Abruzzo le misure più restrittive di cui all’art.3 del D.P.C.M. 03.12.2020) ha disposto l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del predetto D.P.C.M. su tutto il territorio della Regione Abruzzo con decorrenza immediata e sino a nuova Ordinanza del Ministro della Salute derivante dalle valutazioni della Cabina di Regia Nazionale.
Il ricorso, premessa la ricognizione complessiva della legislazione
in materia di COVID, è affidato alla denuncia di un’unica articolata rubrica concernente l’incompetenza del Presidente della Giunta Regionale per violazione dell’articolo 3, comma 1, del 11/12/20, decreto legge n. 19 del 2020; dell’art. 1, commi 16, 16-bis e 16-ter
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, del D.M. 30 aprile 2020,
dell’ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020, dell’art.
3, comma 4, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, eccesso di potere per
difetto di istruttoria, carenza dei presupposti in fatto, illogicità e
violazione del principio di leale collaborazione.
In sostanza non sarebbe spettato al Presidente della Regione Abruzzo accertare le condizioni per le quali tale Regione poteva essere classificata in “zona arancione” e tanto meno stabilire la cessazione anticipata dell’efficacia della citata ordinanza ministeriale del 5 dicembre 2020, nella parte in cui disponeva che nella Regione Abruzzo continuasse a trovare applicazione il regime di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e s.m.i. .
La Regione quindi non avrebbe potuto procedere ad un’autonoma
unilaterale valutazione della permanenza della Regione stessa in uno scenario o livello di rischio inferiore a quello vigente per almeno 14 giorni.
Di qui la richiesta della sospensione del provvedimento impugnato.
In particolare la riclassificazione della Regione da “zona rossa” a
“zona arancione” potrebbe comportare nell’attuale delicato contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
— un’improvvisa impennata della curva del contagio e incalcolabili
conseguenze sulla possibile tenuta dei sistemi sanitari regionali;
— il rischio ulteriore, sul piano istituzionale, di atti emulativi di altre Regioni, che potrebbero ostacolare il ruolo del Governo nel controllo unitario della crisi.
2.§. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo che, con la
propria memoria, ha sottolineato in particolare che:
— il provvedimento regionale non sarebbe stato affatto assunto in
totale autonomia e nella piena autoreferenzialità istituzionale,
avendo la Regione Abruzzo partecipato al Ministro della Salute,
con nota prot. 419889 del 2.12.2020, le principali ragioni di
carattere giuridico sottese alla decisione di procedere
all’applicazione sul territorio regionale delle misure restrittive di
cui all’art. 2 D.P.C.M. del 3.12.2020 in applicazione dell’art. 24 del
c.d. Decreto “Ristori-quater” (Modificazioni urgenti della
legislazione emergenziale) che, tra l’altro, aveva introdotto l’art.
16-ter all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74;
— del tutto destituiti da ogni fondamento sarebbero gli scenari a dir
poco apocalittici ed i gravissimi rischi evocati dal Governo nazionale;
— le motivazioni dell’atto impugnato sarebbero collegate ad
esigenze di ordine pubblico correlate alle gravi conseguenze sociali
ed economiche derivanti dal fermo produttivo, a livello regionale,
delle realtà industriali e commerciali ed avrebbe cercato di
contemperare l’esigenza di salvaguardare il bene primario della
salute delle persone con quella di garantire la tenuta sociale ed
economica del territorio;
— non sussisterebbero gli stringenti presupposti cui l’art.56 c.p.a
condiziona la concessione di misure cautelari monocratiche e
l’intervento presidenziale derogatorio della collegialità:
3.§. Preso atto delle risultanze dell’audizione dell’11 dicembre
2020 convocata con decreto n. 239 del 10.12.2020 ai sensi dell’art.
56, comma 2, u.c. del c.p.s. .
Uditi, in particolare, nell’ordine, i seguenti interventi:
a) l’Avv. Stefania Valeri per l’Avvocatura Regionale la quale, in
estrema sintesi, ha sottolineato che:
— il provvedimento regionale era stato necessitato in relazione al
maggiore periodo di lockdown che sarebbe stato imposto, senza
motivazione, all’Abruzzo;
— la tutela interinale ex art. 56 c.p.a. deve essere limita al solo
profilo del periculum per l’amministrazione centrale che, nel
presente caso, dovrebbe essere esclusa anche con riguardo al
miglioramento dei dati epidemiologici;
b) l’Avv. Diana Cairo Battaglia, per l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato che, a sua volta, ha sottolineato come in sede di tutela
interinale monocratica:
— la decisione debba essere comunque riferita al petitum ed alla
causa petendi che, nel caso, sono strettamente collegati alla
superiore competenza del governo in materia;
— all’esigenza essenziale di assicurare la tenuta del sistema
democratico ed istituzionale, che potrebbero essere messi
seriamente a rischio dalle autonome iniziative delle singole
regioni;
— alla sussistenza di un eminente danno istituzionale connesso con
la mancata sospensione dell’Ordinanza impugnata;
c) l’Avv. Stefania Valeri, in replica, ricorda come la Regione aveva sempre cercato l’interlocuzione e ha concluso per il rigetto dell’istanza richiamandosi alle diffuse allegazioni di cui alla memoria difensiva;
d) in conclusione l’Avv. Gianna Galluzzo, per l’Avvocatura
Generale dello Stato, conclude ricordando che il fumus del ricorso
è un prius ineliminabile della tutela interinale.
4.§. Ritenuto, quanto alla latitudine delle valutazioni che
presuppongono la misura cautelare monocratica interinale di cui
all’art. 56 del c.p.a., che la considerazione del periculum
irrimediabile prospettato dal ricorrente, comunque, non può
prescindere dalla sommaria valutazione del fumus del ricorso.
In tale direzione la delibazione della presente istanza non può
prescindere dalla valutazione del fumus in relazione proprio alla
natura dei profili di censura dedotti.
5.§. Considerato al riguardo, che ai fini della delibazione
dell’istanza di decreto monocratico, assume preliare risolvente
rilievo, nell’ordine dei numerosi profili dedotti, la censura relativa
all’incompetenza.
Si deve infatti concordare con la prospettazione delle
Amministrazioni ricorrenti per cui l’articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020 (come modificato dall’articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 125 del 2020) stabilisce:
— la competenza esclusiva del Ministro della salute a provvedere
alla classificazione delle Regioni e Province autonome sulla base
di scenari differenti e diversi livelli di rischio previsti dal D.P.C.M.
3 dicembre 2020 che sono basati su un complesso sistema di ben 21 indicatori che misurano non solo l’indice Rt, ma anche, ad
esempio, la capacità di risposta del sistema sanitario regionale.
— che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa
con il Ministro della salute, anche ampliative”.:
In sostanza, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono
autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso
più restrittivo mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi
avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero
della Salute.
Nel caso in esame, in assenza dei presupposti di legge, è stato
adottato un provvedimento ampliativo delle possibilità di
interazioni fisiche tra le persone senza che fosse conseguito il
prescritto atto d’intesa con il Ministero della Salute.
6.§. In linea di principio il giudice amministrativo deve garantite i
diversi livelli di governo quando vengono in rilievo lesioni dirette
delle rispettive prerogative, ossia della sfera di autonomia
istituzionale che, nello Stato pluricentrico, viene specificamente
riconosciuto dall’ordinamento a ciascun ente ed a ciascun livello.
In definitiva sussiste un preciso interesse giuridicamente tutelato
delle Amministrazioni statali ricorrenti alla sospensione di un
provvedimento che lede direttamente una prerogativa
esclusivamente spettanti alle Amministrazioni statali in base a
inequivocabili norme di legge.
Conclusivamente deve dunque disporsi la sospensione del
provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 56 c.p.a. .
P.Q.M.
Sospende il provvedimento di cui in epigrafe.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13
gennaio 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila il giorno 11 dicembre 2020.
Il Presidente
Umberto Realfonzo
IL SEGRETARIO
11/12/20, 19:48