«L’ordinanza n. 108, con la quale si consente lo spostamento dei cacciatori anche al di fuori del proprio Comune di residenza, precisamente all’interno dell’Ambito territoriale di caccia di iscrizione, trova delle gemelle nella Regione Calabria, nell’Emilia Romagna, nella Lombardia, nella Toscana e nell’Umbria, ma soltanto in Abruzzo ha suscitato clamore. Ricordiamo il fine riportato nella suddetta ordinanza ovvero la necessità di proseguire con lo svolgimento dell’attività venatoria per “uno stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio e limitare il pericolo potenziale per la pubblica incolumità”. Un provvedimento insito di valore scientifico e di prove oggettive, acclarate in tutta Europa, anche in Paesi in cui la situazione epidemiologica è ben più grave ed è consentito il prosieguo dell’attività venatoria nel rispetto delle normative vigenti».
Così in una nota il gruppo consiliare Lega Salvini Premier circa le accuse ricevute dal mondo ambientalista per l’ordinanza valida dal 13 dicembre 2020 su tutto il territorio della regione Abruzzo nello scenario di tipo 3 (area arancione).