La disputa tra due o più squadre per l’assegnazione di una zona di caccia al cinghiale è già materia spinosa; le cose si complicano ancor di più se si tratta di due squadre che si chiamano allo stesso modo e inevitabilmente si finisce per scomodare i giudici del Tar. Nei giorni scorsi il Tribunale regionale amministrativo per l’Abruzzo ha pronunciato la sua sentenza in relazione ad un ricorso presentato da un caposquadra abruzzese contro l’Ambito territoriale di caccia Vomano-Fino.
Questi i fatti ricostruiti dai giudici amministrativi: una squadra di caccia al cinghiale, denominata “Lotaresco 2006”, esercita l’attività venatoria nel distretto A9 sito nella macro-area A. Questo almeno fino ad un certo punto, quando infatti per la stessa zona presentava domanda di assegnazione anche un’altra squadra, che come denominazione sceglieva anch’essa il nome “Lotaresco 2006”. In estrema sintesi, dalla ricostruzione dei giudici e delle parti, emerge che la stessa squadra si è scissa in due, con due caposcquadra diversi ovviamente, ma mantenendo gli stessi componenti, un po’ di qua e un po’ di là, e la stessa denominazione. Una con il “vecchio” caposquadra, l’altra evidentemente con un caposquadra diverso. All’Atc l’arduo compito di assegnare la zona contesa e la questione è finita al Tar.
«Alla riunione del 17 luglio 2023 il Comitato di Gestione dell’ATC Vomano-Fino esaminava e deliberava circa le iscrizioni delle squadre di caccia al cinghiale e l’assegnazione delle zone di caccia; in particolare in tale sede il Comitato di Gestione approvava l’iscrizione di tutte le squadre di caccia al cinghiale, assegnando i distretti di caccia da ciascuna richiesti, ad eccezione delle squadre “Lotaresco 2006”, rilevando che “rispetto alla stagione venatoria precedente sono state presentate due diverse domande da parte di due ex componenti che hanno dato vita a due formazioni differenti denominate entrambe “Lotaresco 2006”», questo si legge testualmente sugli atti citati dallo stesso Tar.
Il Comitato di gestione approvava l’iscrizione di entrambe le squadre di caccia al cinghiale denominate “Lotaresco 2006” e decideva di assegnare la zona di caccia A9 ad una composizione e all’altra il distretto di caccia denominato B11 nella MacroArea B. Il Comitato di Gestione motivava le decisioni assunte affermando che “…entrambe le squadre devono considerarsi di nuova costituzione in quanto nessuna delle due rappresenta la maggioranza dei cacciatori della precedente e unica squadra di caccia che aveva la stessa denominazione “Lotaresco 2006”; (…) non può essere sufficiente a identificare una squadra già censita nella precedente stagione venatoria la sola denominazione della squadra o l’identità del caposquadra, dovendosi dare rilevanza alla sola conferma e/o presenza della maggioranza dei componenti della squadra già censita nella precedente stagione venatoria… nessuna delle due nuove squadre ripresenta la metà più uno della vecchia formazione iscritta l’anno precedente”.
Questo il ragionamento fatto dai vertici dell’Atc. Il Tar osserva che i provvedimenti impugnati, in particolare il verbale del Comitato di Gestione n. 55 del 10 agosto 2023, risultano illegittimi in quanto «nel verificare il requisito di “squadra già censita” danno rilevanza al solo dato relativo alla conferma o presenza della maggioranza dei componenti della squadra di caccia già censita nella precedente stagione venatoria, escludendo del tutto la rilevanza del nominativo della squadra e, soprattutto, dell’identità del caposquadra della medesima».
Tale operazione risulta, a giudizio del Collegio giudicante, «illegittima in quanto oblitera completamente il dato relativo all’identità del caposquadra, come messo in luce in maniera del tutto logica e condivisibile dai pareri regionali prodotti da parte ricorrente».
E’ quella del caposquadra, dunque, la figura che dà continuità alla squadra e che non può essere tralasciata nella verifica rispetto al requisito di squadra già censita come, invece, ha fatto l’ATC Vomano-Fino che, si ricorda, ha stabilito di dover dare rilevanza “alla sola conferma e/o presenza della maggioranza dei componenti la squadra già censita”, senza tenere in conto la presenza o meno del precedente caposquadra.
Questa la decisione del Tar che poi, in ragione dell’assoluta novità della questione, ha disposto l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio. Quindi pagano le squadre o le associazioni venatorie interessate e i cacciatori più in generale per le spese legali affrontate dall’Atc.
Soddisfatta, ovviamente, la squadra riconosciuta quale legittima assegnataria di quella zona contesa, che intende ringraziare per l’impegno profuso l’avvocato Matteo Valente.