Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 108 relativa a misure di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in area arancione. In sostanza si dà l’ok allo spostamento dei cacciatori anche al di fuori del proprio Comune di residenza e precisamente all’interno dell’Ambito territoriale di caccia di iscrizione. Una autorizzazione attesa dal mondo venatorio abruzzese sulla quale ha lavorato in prima persona l’assessore alla Caccia, Emanuele Imprudente (Lega).
Nell’ordinanza, tra le altre cose, si legge: «È consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell’ATC di iscrizione;
- nelle Aziende Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche
situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione; - nei distretti/zone di intervento e nelle zone di caccia assegnati dagli ATC per il prelievo del cinghiale anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione Faunistica-venatoria degli ungulati n. 1/2017;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi.
- L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con
residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale».
La presente ordinanza produce effetti a far data dal 13 dicembre 2020 ed è valida su tutto il territorio della regione Abruzzo nello scenario di tipo 3 (area arancione), fino al termine dell’emergenza epidemiologica,
salvo diverso provvedimento.
Francesco Bottone