A seguito dell’Ordinanza del TAR 151/2021, con Delibera n. 557/2021 del 10 settembre 2021 è stato modificato dalla Giunta Regionale il Calendario Venatorio per la stagione venatoria 2021-2022.
La Giunta regionale d’Abruzzo ha ritenuto necessario modificare la DGR n.365/21 per conformarla all’ordinanza del Tar n° 151/2021 e quindi di revocare la DGR n.541/2021 in quanto «non si ritiene di aprire la caccia alla tortora per la
stagione 2021-2022». L’esecutivo regionale ha approvato un nuovo calendario venatorio 2021-2022 conformato all’ordinanza del Tar n° 151/2021, che sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con la DGR n.365/21.
Salva, dunque, all’ultimo momento, parte della stagione venatoria, quella di settembre, che invece si dava già per completamente persa. Sacrificata solo la tortora.
Quaglia (Coturnix coturnix): a settembre nelle seguenti giornate fisse 25 e 26. La caccia alla Quaglia è inoltre
esercitabile dal 2 ottobre al 29 novembre 2021.
Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Quaglia è consentita dal 2 ottobre e fino al 31 ottobre.
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius): in
preapertura nei giorni 11 e 12 settembre 2021 e in apertura dal 19 settembre 2021 fino al 13 gennaio 2022. A
settembre la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento.
La preapertura dell’attività venatoria non è consentita nelle aree Natura 2000.
Merlo (Turdus merula): dal 19 settembre al 30 dicembre 2021.
ALLENAMENTO E USO DEI CANI
Fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 18 della L.R. n. 10/2004, l’allenamento dei cani da caccia è
consentito, dietro pagamento della quota ad un ATC della regione Abruzzo. In conformità a quanto disposto
dal comma 9 dell’art. 43 della L.R. 10/2004, l’allenamento dei cani da caccia è consentito nei 30 giorni che
precedono l’apertura della caccia. L’allenamento dei cani da caccia è consentito dall’ 11 settembre 2021
dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto. L’allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali,
lungo i corsi d’acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento;
sono comunque vietati l’allenamento, l’uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto
il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
QUI IL CALENDARIO VENATORIO MODIFICATO