La Federazione apicoltori italiani ricorda che è in corso il Censimento annuale obbligatorio per l’apicoltura e tutti i proprietari e detentori di alveari sono tenuti ad aggiornare l’Anagrafe Apistica Nazionale nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno.
Si precisa che in mancanza di tale adempimento sono previste le sanzioni che riportiamo in calce.
Tra le innovazioni è previsto l’inserimento obbligatorio in ogni singolo apiario del Codice Tipologia Apiario indicando il codice prevalente come da Legenda di seguito riportata:
A coloro che effettuano nomadismo si ricorda di controllare la tracciabilità di uscita e di rientro dei propri alveari (allegati C) prima di fare il censimento.
SANZIONI per la mancata denuncia degli alveari
Dlgs 134/2022 art. 18 – Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non adempie all’obbligo di compilazione in BDN del Documento di accompagnamento informatizzato prima della movimentazione, di cui all’ Art. 8 comma 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui all’articolo 9, comma 13, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall’articolo 9, comma 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.