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  • Scoperti a “zappare” dai Forestali: «il fatto non sussiste», assolti due tartufai dell’Alto Molise

    Il Tribunale di Chieti ha mandato assolti i due tartufai dell’Alto Molise imputati in ordine al reato di cui all’art. 733 bis c.p. accogliendo le tesi difensive degli avvocati agnonesi Marcovecchio e Di Ciocco.  Il dottor Colagreco – in sentenza – così statuisce: «l’art. 733 bis c.p. costituisce una contravvenzione di pericolo (concreto) avuto riguardo alla distruzione o il deterioramento di habitat all’interno di siti protetti, ne consegue che la stessa trova applicazione non solo se si verifica un danno effettivo nel caso di specie neppure provato, ma quantomeno una situazione di messa in pericolo in termini di plausibile deterioramento della conservazione dell’habitat che alla luce della minima estensione della porzione di terreno arato rispetto all’area boschiva complessiva non risulta configurata».

    «Tali considerazioni – continua la sentenza di assoluzione – portano a ritenere che non vi sia stata una lesione dell’habitat naturale o comunque una deteriorazione tale da comprometterne la conservazione così come richiesto dalla norma».

    Gli stessi tartufai, per il quale il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna a 18 mesi di arresto e un’ammenda di mille euro sono, quindi, stati assolti perché il fatto non sussiste.

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