Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 356 del 2019, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature Ong– Onlus, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone, Herbert Simone, contro la Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Valeri, Mario Battaglia, e con l’intervento ad opponendum di Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Matteo Flamminj, Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale-Anuu Consiglio Regionale Abruzzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Dioguardi, per l’annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 14/8/2019 (doc. n. 1), con cui è stato approvato il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2019/2020; del Calendario Venatorio regionale per la stagione 2019/2020 (doc. n. 2); di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
Scrive il Tar Abruzzo: Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato, ad una sommaria delibazione, che, in assenza di un aggiornato piano faunistico venatorio, non appare congruo il discostamento della Regione dal parere espresso dall’ISPRA, ed in particolare: per la tortora, laddove la Regione stabilisce la preapertura della caccia all’1 e al 2 Settembre anziché alla terza domenica di Settembre; per le specie Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello,
Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella D’acqua, Germano Reale, Marzaiola, Pavoncella, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Moriglione, laddove stabilisce la preapertura della caccia al 15 settembre, anziché all’ 1 ottobre e ha previsto la chiusura della caccia al 30 gennaio 2020, anziché al 20 gennaio 2020; per la Beccaccia, laddove consente la caccia sino al 20 gennaio 2020 anziché sino al 31 dicembre 2019; per Beccaccino, laddove consente la caccia sino al 30 gennaio 2020 anziché sino al 31 dicembre 2019; -laddove consente la caccia in forma vagante oltre il 31 dicembre 2019 (l’ISPRA ammette eccezioni al divieto di caccia in forma vagante oltre il 31 dicembre per la caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate); ritenuta, pertanto, la sussistenza di sufficienti profili di “fumus” e la configurabilità di un pregiudizio grave ed irreparabile, la domanda cautelare va accolta nei limiti sopra indicati; visto l’art. 57 c.p.a., in ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di fase sono compensate. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Compensa le spese della presente fase cautelare. Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di 4 dicembre 2019. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 settembre
2019 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Primo Referendario