«La legge 11 febbraio 1992 n. 157 è la normativa di riferimento per la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio e affida alle Regioni la gestione faunistica, individuando alcuni strumenti per il contenimento della popolazione di cinghiali. Tra questi: il prelievo venatorio, il divieto di rilascio di cinghiali, il divieto di foraggiamento, il controllo faunistico.
Alcune Regioni hanno già regolamentato il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge 157/1992 attraverso la predisposizione, secondo quanto previsto dalla legge 248/2005 e sentito il parere dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di adeguati piani di abbattimento selettivi distinti per sesso e classi di età. Tenendo conto dell’esigua consistenza del personale delle Amministrazioni regionali e provinciali, è previsto anche il coinvolgimento di altre figure specializzate che vengono autorizzate ad effettuare attività di controllo numerico delle specie faunistiche, attraverso coadiutori formati mediante appositi corsi validati sempre dall’ISPRA. Pertanto, invito le Regioni dove la popolazione di ungulati risulti eccessiva e che non abbiano ancora provveduto, ad adoperarsi con adeguati piani di gestione».
E’ quanto ha dichiarato nei giorni scorsi il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, rispondendo ad una interrogazione in Senato.