Parco eolico, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della società Wpd Molise Vento srl dando ragione alla Regione Molise. Soddisfatti Frattura e Facciolla
“Una sentenza che conferma la correttezza dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e qualifica le nostre scelte in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale. Con il presidente Paolo Frattura andiamo avanti nell’adozione di politiche corrette e legittime a esclusivo beneficio del nostro territorio molisano e della qualità di vita che vogliamo garantire ai nostri cittadini. La Giustizia amministrativa ancora una volta dà ragione alla visione e alle azioni che assumiamo”.
Lo dichiara l’assessore all’ambiente, Vittorino Facciolla, esprimendo con il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato relativa al ricorso della Società Wpd Molise Vento srl contro il Comune di Roccamandolfi, la Regione Molise e il Ministero dell’ambiente, circa la realizzazione di un impianto eolico nel territorio di Roccamandolfi. Il verdetto conferma la correttezza dell’operato regionale.
Depositata il 14 gennaio 2016, la sentenza ritiene legittimi i provvedimenti impugnati dalla Società e respinge la domanda di risarcimento danni. Il ricorso al Consiglio di Stato, contro sentenze di primo grado favorevoli alla Regione Molise, è stato avviato dalla Società proponente il progetto del parco eolico prevalentemente su questioni inerenti la tempistica di presentazione dell’istanza in riferimento a norme sopravvenute, maggiormente restrittive per la realizzazione dell’impianto.
Tali norme facevano salvi gli impianti per i quali alla data di emanazione della nuova norma (D.M. 17/10/2007), fosse stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Oltre alla conferma del divieto assoluto di realizzazione di nuovi impianti eolici in aree ZPS (Zone a Protezione Speciale di cui alla Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n.357/1997 e smi), senza necessità del previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nei limiti strettamente necessari alla salvaguardia delle specie ornitiche tutelate e dei relativi habitat, la sentenza osserva che il ‘favor’ espresso dai diversi ranghi normativi comunitari e nazionali per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili non è in sé espressione di un interesse pubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possono venire in conflitto.
In sostanza si afferma che ‘ben può il legislatore individuare l’esistenza di interessi pubblici di maggior rilievo da tutelare ed individuare fattispecie nelle quali quest’ultimi prevalgono sul richiamato ‘favor’ alla costruzione di impianti eolici. Si ritiene legittima la scelta del legislatore effettuata all’esito della valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti, che si esprime dando prevalenza ad uno di essi, tutte le volte in cui essa sia giustificata, logica e ragionevole’.
La sentenza, dunque, conforta le scelte della Giunta regionale che, in qualità di Autorità Competente per la Valutazione di Impatto Ambientale, ha rilasciato giudizi sfavorevoli di compatibilità ambientale per la realizzazione di impianti eolici sul territorio molisano, facendo prevalere nella comparazione degli interessi la tutela del Patrimonio Ambientale, sulla scorta dei contributi negativi motivati nelle dettagliate relazioni degli uffici territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.