Contenimento dei cinghiali: è compito dei Carabinieri e della Polizia provinciale, non dei selecontrollori. Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale dopo aver accolto il ricorso di diverse associazioni animaliste, con la sentenza n. 139 del 23/5/2017 sul prelievo venatorio fuori dei periodi previsti dalla l.157/1992.
In merito alla decisione del Giudice delle leggi pubblichiamo un commento dell’avvocato Alfonso Tagliamonte, cacciatore ed esperto di legislazione venatoria.
«E’ stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente l’attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore». Questo perché, come giustamente osservato dalla Corte, L’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non permette ai cacciatori di prendere parte all’abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano e che gli stessi interventi. Infatti testualmente è detto: Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio, mentre le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio. Cosa ben diversa dai piani di controllo di cui all’art. 19 prima citato, che non permette di intervenire ai cacciatori selecontrollori (ad eccezione delle province di Trento e Bolzano), è invece LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni. Questa ultima possibilità è disciplinata dall’ art.18 della l.157/92 che consente il prelievo in base a specifici piani sottopoposti al parere dell’ISPRA e in cui vengono modificati i termini in cui è consentito l’abbattimento perché presenti in misura eccessiva. Sono quindi due cose completamente diverse e giustamente la Corte è intervenuta su una previsione regionale che contrastava con la normativa nazionale (ripeto i piani di abbattimento di cui all’art.19 non possono essere attuati anche con l’intervento di cacciatori selecontrollori). La deliberazione n. 124/2017 con la quale la Regione Molise ha istituito la caccia o meglio il prelievo di selezione non viene quindi minimamente interessata dalla recente sentenza ed è valida. La selezione potrebbe iniziare immediatamente se gli Atc lo volessero individuando le aree e le zone e organizzando subito i corsi (che mediamente durano non più di una settimana) in modo da far partecipare tutti. Ma a me sembra che questa volontà non ci sia da parte di nessun ATC per cui come al solito, sono e restano solo chiacchiere».
- foto in alto di Genna Fiorentino