• News
  • Danni da emergenza meteo: contributi a privati ed attività produttive

    Ristori danni da emergenza meteo: contributi a privati ed attività produttive.

    Criteri per i contributi a privati ed attività produttive per danni  emergenze meteo novembre-dicembre 2013 e febbraio-marzo 2015.

    Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 è stata definita la procedura per il ristoro ai soggetti privati dei danni al patrimonio edilizio abitativo ed alle attività economiche e produttive a seguito delle dichiarazioni di ‘Stato di emergenza’ per le eccezionali avversità meteorologiche verificatesi in Abruzzo dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 (G.U. 7 febbraio 2014, n. 31) e nei mesi di febbraio e marzo 2015 (G.U. 12 maggio 2015, n. 108).
    La delibera fissa criteri, termini e modalità per la determinazione e la concessione dei contributi e  presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni causati dagli eventi calamitosi.
    «Un risultato storico per la nostra Regione – interviene il Sottosegretario alla Presidenza Regionale con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca – che premia l’impegno massimo sinora profuso dall’esecutivo D’Alfonso a difesa della tutela e salvaguardia del proprio territorio e delle comunità che lo abitano e vi risiedono stabilmente. La ricognizione dei fabbisogni, da tempo completata e trasmessa al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, è stata debitamente ed interamente contemplata dalla citata Delibera CIPE del 28 luglio scorso. Per l’emergenza del 2013 la stima dei danni ammonta a 45.191.297 euro, mentre per quella del 2015 è pari a 72.656.833 euro, per un totale di circa 118 milioni di euro».
    Per il ripristino dei danni al patrimonio edilizio privato:
    1) I soggetti interessati ad accedere ai contributi devono presentare al Comune in cui è ubicato l’immobile danneggiato, entro 40 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza, apposita domanda e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio. I Comuni, entro 30 giorni, provvedono alla relativa istruttoria, all’esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo. Completata l’istruttoria, trasmettono immediatamente l’elenco riepilogativo delle domande accolte alla Regione, la quale,  entro il mese successivo, a fronte del tetto massimo determinato dalla Delibera (50% del fabbisogno finanziario complessivo a suo tempo presentate ai Comuni), provvede a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili  nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell’80% o del 50% stabiliti, a seconda dei casi che ricorrono. A seguito del completamento delle operazioni, la Regione trasmette immediatamente al Dipartimento della Protezione Civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i Comuni interessati; indi, il Dipartimento, sulla base dei dati indicati, predispone l’ulteriore Delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri con la quale si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili.
    2) I contributi per i privati sono finalizzati alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte, alla delocalizzazione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito; alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero; al ripristino delle abitazioni danneggiate e di parti comuni danneggiate di edifici residenziali; al parziale ristoro delle spese connesse con sostituzione o ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o allagate.
    3) Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione è concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato una percentuale: a) fino all’80% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187mila euro; b) fino al 50% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150mila euro; c) per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10mila euro.
    4)      Sono esclusi i danni: a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un’impresa, destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un’impresa; b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all’unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione; c) ad aree e fondi esterni al fabbricato; d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi; e) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non risulti presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; f) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; g) ai beni mobili registrati.

    5)      Dalla data di pubblicazione nella GU della delibera del Consiglio dei Ministri di concessione alla Regione dei previsti finanziamenti agevolati, decorrono i seguenti termini per l’esecuzione degli interventi: a) n.18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati; a) n.30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell’abitazione distrutta o sgomberata. I suddetti termini possono essere eccezionalmente prorogati.

    Per il ristoro dei danni occorsi alle attività produttive:
    1) La Regione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza, provvede all’individuazione di un Organismo Istruttore al quale competerà provvedere all’istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive. Tramite l’Organismo Istruttore, la Regione definisce, nei successivi 30 giorni, le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo da approvare con deliberazione della Giunta Regionale, disponendone la relativa massima divulgazione. I soggetti interessati avranno 40 giorni dalla data della delibera di GR per presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite. La Regione, avvalendosi dell’Organismo Istruttore, provvede all’istruttoria delle domande di contributo entro i successivi 60 giorni, determinando i danni effettivamente ammissibili a contributo e i contributi massimi concedibili. A  seguito del completamento delle dette operazioni, trasmetterà al Dipartimento della Protezione Civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte. Sulla base di essa,  il Dipartimento predisporrà l’ulteriore Delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri con cui si provvederà alla determinazione degli importi autorizzabili per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati.
    2) i contributi per le attività produttive sono finalizzati: a) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile in cui ha sede l’attività; b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell’evento calamitoso; c) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso.
    3) il contributo massimo è concesso entro il limite massimo complessivo di 450mila euro per tutte le tipologie di contributo;
    4) Sono esclusi i danni: a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all’immobile in cui ha sede l’attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all’attività stessa; b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica; c) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi; d) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
    5) Dalla data di pubblicazione nella GU della delibera del Consiglio dei Ministri di concessione alla Regione dei previsti finanziamenti agevolati, decorrono i seguenti termini per l’esecuzione degli interventi: a) n.18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati; b) n.12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto di macchinari e scorte. I suddetti termini possono essere eccezionalmente prorogati.
    Per il ristoro di entrambe le tipologie di danno, ai sensi della legge n.208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell’Istituto di Credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune (per i privati) o all’Organismo Istruttore (per le attività). Il finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all’esito dell’istruttoria della domanda.
    Ai fini delle tipologie di danni ammissibili, i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia relativi a strutture portanti, impianti, finiture interne ed esterne; riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge. Eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo. Alla domanda di contributo, inoltre, deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi  a cura di un professionista abilitato, in cui il perito, sotto la propria responsabilità, deve, fra l’altro, attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso.
    I Comuni interessati sono 156. Provincia di Chieti: Altino, Ari, Archi, Atessa, Bomba, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Casoli, Castelfrentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Chieti, Colledimezzo, Filetto, Fossacesia, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano, Miglianico, Montebello sul Sangro, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Pizzoferrato, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Vito chietino, Santa Maria Imbaro, Sant‘Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi d’Abruzzo, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria.

     

    A. M.

     

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.