Il Consiglio regionale d’Abruzzo, nella seduta di ieri, ha approvato la legge di riordino delle funzioni attribuite alle Province. Tornano alla Regione, sulla base della norma, le seguenti funzioni: a) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale; b) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all’esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014; c) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione; d) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all’art. 7 della legge 72/1998 e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lett. e); e) le funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 380/2001; f) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale; g) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio; h) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne; i) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica; l) funzioni in materia di protezione della flora e della fauna; m) le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b); n) le funzioni in materia di emigrazione; o) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica; p) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici; q) le funzioni in materia di attività estrattive; r) le funzioni in materia di protezione civile; s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore, in particolare ai sensi dell’art 2 comma1 lett b) del D.P.R. 13 marzo 2013 n 59, la Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale; t) le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c). Dopo l’entrata in vigore della norma, saranno avviati dei tavoli bilaterali con le amministrazioni provinciali per discutere del trasferimento del personale, al netto dei pensionamenti (la legge nazionale prevede, in casi particolari, la possibilità di andare in pensione con il regime precedente alla legge Fornero) e delle unità per le quali i Comuni hanno dato la disponibilità ad assorbire. Rinviata, invece, al prossimo Consiglio l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Nella votazione di oggi, la candidata più votata è stata Rita Bernardini, che ha riportato 15 preferenze, non raggiungendo però il quorum previsto dalla legge. (f.f.)
Caccia e pesca, la Provincia perde ogni competenza
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