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  • Eccesso di potere e violazione del principio di leale collaborazione, ecco cosa dice il Tar Abruzzo

    L’Abruzzo torna in zona rossa, per un giorno forse, comunque retrocede rispetto alla zona arancione attuale.

    Di seguito il testo del decreto del presidente del Tar Abruzzo appena pubblicato:

    Pubblicato il 11/12/2020
    N. 00241/2020 REG.PROV.CAU.
    N. 00416/2020 REG.RIC.

    Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo.
    Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 416 del 2020, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura Distrettuale, Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
    Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro
    tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale,
    domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S.
    Domenico;
    contro Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania
    Valeri, Marianna Cerasoli
    , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
    dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale Abruzzo n. 106 del 6 dicembre 2020.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal
    ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
    1.§. Con il presente gravame la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Salute, hanno impugnato l’ordinanza n. 106 del 6 dicembre con cui il Presidente della Giunta regionale, in difformità all’Ordinanza del Ministro della Salute 5 dicembre 2020 (che aveva confermato per la Regione Abruzzo le misure più restrittive di cui all’art.3 del D.P.C.M. 03.12.2020) ha disposto l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del predetto D.P.C.M. su tutto il territorio della Regione Abruzzo con decorrenza immediata e sino a nuova Ordinanza del Ministro della Salute derivante dalle valutazioni della Cabina di Regia Nazionale.
    Il ricorso, premessa la ricognizione complessiva della legislazione
    in materia di COVID, è affidato alla denuncia di un’unica articolata rubrica concernente l’incompetenza del Presidente della Giunta Regionale per violazione dell’articolo 3, comma 1, del 11/12/20, decreto legge n. 19 del 2020; dell’art. 1, commi 16, 16-bis e 16-ter
    del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, del D.M. 30 aprile 2020,
    dell’ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020, dell’art.
    3, comma 4, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, eccesso di potere per
    difetto di istruttoria, carenza dei presupposti in fatto, illogicità e
    violazione del principio di leale collaborazione.
    In sostanza non sarebbe spettato al Presidente della Regione Abruzzo accertare le condizioni per le quali tale Regione poteva essere classificata in “zona arancione” e tanto meno stabilire la cessazione anticipata dell’efficacia della citata ordinanza ministeriale del 5 dicembre 2020, nella parte in cui disponeva che nella Regione Abruzzo continuasse a trovare applicazione il regime di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e s.m.i. .
    La Regione quindi non avrebbe potuto procedere ad un’autonoma
    unilaterale valutazione
    della permanenza della Regione stessa in uno scenario o livello di rischio inferiore a quello vigente per almeno 14 giorni.
    Di qui la richiesta della sospensione del provvedimento impugnato.
    In particolare la riclassificazione della Regione da “zona rossa” a
    “zona arancione” potrebbe comportare nell’attuale delicato contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
    — un’improvvisa impennata della curva del contagio e incalcolabili
    conseguenze sulla possibile tenuta dei sistemi sanitari regionali;
    — il rischio ulteriore, sul piano istituzionale, di atti emulativi di altre Regioni, che potrebbero ostacolare il ruolo del Governo nel controllo unitario della crisi.



    2.§. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo che, con la
    propria memoria, ha sottolineato in particolare che:
    — il provvedimento regionale non sarebbe stato affatto assunto in
    totale autonomia e nella piena autoreferenzialità istituzionale,
    avendo la Regione Abruzzo partecipato al Ministro della Salute,
    con nota prot. 419889 del 2.12.2020, le principali ragioni di
    carattere giuridico sottese alla decisione di procedere
    all’applicazione sul territorio regionale delle misure restrittive di
    cui all’art. 2 D.P.C.M. del 3.12.2020 in applicazione dell’art. 24 del
    c.d. Decreto “Ristori-quater” (Modificazioni urgenti della
    legislazione emergenziale) che, tra l’altro, aveva introdotto l’art.
    16-ter all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74;
    — del tutto destituiti da ogni fondamento sarebbero gli scenari a dir
    poco apocalittici ed i gravissimi rischi
    evocati dal Governo nazionale;
    — le motivazioni dell’atto impugnato sarebbero collegate ad
    esigenze di ordine pubblico correlate alle gravi conseguenze sociali
    ed economiche derivanti dal fermo produttivo, a livello regionale,
    delle realtà industriali e commerciali ed avrebbe cercato di
    contemperare l’esigenza di salvaguardare il bene primario della
    salute delle persone con quella di garantire la tenuta sociale ed
    economica del territorio;
    — non sussisterebbero gli stringenti presupposti cui l’art.56 c.p.a
    condiziona la concessione di misure cautelari monocratiche e
    l’intervento presidenziale derogatorio della collegialità:

    3.§. Preso atto delle risultanze dell’audizione dell’11 dicembre
    2020 convocata con decreto n. 239 del 10.12.2020 ai sensi dell’art.
    56, comma 2, u.c. del c.p.s. .
    Uditi, in particolare, nell’ordine, i seguenti interventi:
    a) l’Avv. Stefania Valeri per l’Avvocatura Regionale la quale, in
    estrema sintesi, ha sottolineato che:
    — il provvedimento regionale era stato necessitato in relazione al
    maggiore periodo di lockdown che sarebbe stato imposto, senza
    motivazione, all’Abruzzo;

    — la tutela interinale ex art. 56 c.p.a. deve essere limita al solo
    profilo del periculum per l’amministrazione centrale che, nel
    presente caso, dovrebbe essere esclusa anche con riguardo al
    miglioramento dei dati epidemiologici;
    b) l’Avv. Diana Cairo Battaglia, per l’Avvocatura Distrettuale dello
    Stato che, a sua volta, ha sottolineato come in sede di tutela
    interinale monocratica:
    — la decisione debba essere comunque riferita al petitum ed alla
    causa petendi che, nel caso, sono strettamente collegati alla
    superiore competenza del governo in materia;
    — all’esigenza essenziale di assicurare la tenuta del sistema
    democratico ed istituzionale, che potrebbero essere messi
    seriamente a rischio dalle autonome iniziative delle singole
    regioni;
    — alla sussistenza di un eminente danno istituzionale connesso con
    la mancata sospensione dell’Ordinanza impugnata;
    c) l’Avv. Stefania Valeri, in replica, ricorda come la Regione aveva sempre cercato l’interlocuzione e ha concluso per il rigetto dell’istanza richiamandosi alle diffuse allegazioni di cui alla memoria difensiva;
    d) in conclusione l’Avv. Gianna Galluzzo, per l’Avvocatura
    Generale dello Stato, conclude ricordando che il fumus del ricorso
    è un prius ineliminabile della tutela interinale.
    4.§. Ritenuto, quanto alla latitudine delle valutazioni che
    presuppongono la misura cautelare monocratica interinale di cui
    all’art. 56 del c.p.a., che la considerazione del periculum
    irrimediabile prospettato dal ricorrente, comunque, non può
    prescindere dalla sommaria valutazione del fumus del ricorso.
    In tale direzione la delibazione della presente istanza non può
    prescindere dalla valutazione del fumus in relazione proprio alla
    natura dei profili di censura dedotti.
    5.§. Considerato al riguardo, che ai fini della delibazione
    dell’istanza di decreto monocratico, assume preliare risolvente
    rilievo, nell’ordine dei numerosi profili dedotti, la censura relativa
    all’incompetenza.
    Si deve infatti concordare con la prospettazione delle
    Amministrazioni ricorrenti per cui l’articolo 1, comma 16, del
    decreto-legge n. 33 del 2020 (come modificato dall’articolo 1,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 125 del 2020) stabilisce:
    — la competenza esclusiva del Ministro della salute a provvedere
    alla classificazione delle Regioni e Province autonome sulla base
    di scenari differenti e diversi livelli di rischio previsti dal D.P.C.M.
    3 dicembre 2020 che sono basati su un complesso sistema di ben 21 indicatori che misurano non solo l’indice Rt, ma anche, ad
    esempio, la capacità di risposta del sistema sanitario regionale.
    — che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
    Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19
    del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
    salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a
    quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
    casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa
    con il Ministro della salute, anche ampliative”.:
    In sostanza, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di
    aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono
    autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso
    più restrittivo
    mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi
    avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero
    della Salute.
    Nel caso in esame, in assenza dei presupposti di legge, è stato
    adottato un provvedimento ampliativo delle possibilità di
    interazioni fisiche tra le persone senza che fosse conseguito il
    prescritto atto d’intesa con il Ministero della Salute.
    6.§. In linea di principio il giudice amministrativo deve garantite i
    diversi livelli di governo quando vengono in rilievo lesioni dirette
    delle rispettive prerogative, ossia della sfera di autonomia
    istituzionale che, nello Stato pluricentrico, viene specificamente
    riconosciuto dall’ordinamento a ciascun ente ed a ciascun livello.
    In definitiva sussiste un preciso interesse giuridicamente tutelato
    delle Amministrazioni statali ricorrenti alla sospensione di un
    provvedimento che lede direttamente una prerogativa
    esclusivamente spettanti alle Amministrazioni statali in base a
    inequivocabili norme di legge.
    Conclusivamente deve dunque disporsi la sospensione del
    provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 56 c.p.a. .

    P.Q.M.
    Sospende il provvedimento di cui in epigrafe.
    Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13
    gennaio 2021.
    Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è
    depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
    darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in L’Aquila il giorno 11 dicembre 2020.
    Il Presidente
    Umberto Realfonzo
    IL SEGRETARIO
    11/12/20, 19:48

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