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    Guardia medica a Celenza, il Tar conferma i tagli.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 367 del 2016, proposto da: Comune di Celenza Sul Trigno in Persona del Sindaco P.T., Comune di Cupello in Persona del Sindaco P.T., Comune di Scerni in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Cristiano Bertoncini C.F. BRTCST72T24E372B, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L’Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

    contro Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro della Sanità Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
    Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T. non costituito in giudizio;
    Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti Direttore Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Bosco C.F. BSCNNL57E61C632X, con domicilio eletto presso l’Avv. Anna Maria Ranalli in L’Aquila, via Giuseppe Cacchi N. 3;
    per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione n.755 del 30/6/2016 avente ad oggetto delibera 1985/2012 smi – rideterminazione circoscrizioni di continuità assistenziale;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro della Sanità Regione Abruzzo e di Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti Direttore Generale;
    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Considerato che -sulla base del criterio di calcolo puntualizzato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dai resistenti patroni- appare corretta l’impugnata riduzione delle sedi di continuità assistenziale nei territori montani di riferimento;
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare;
    Compensa le spese della presente fase;
    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Antonio Amicuzzi, Presidente
    Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
    Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario

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